Corte costituzionale
Sentenza n. 18/2014
Corte cost., sent. 31 gennaio 2014, n. 18
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 18/2014
- Data di deposito
- 31 gennaio 2014
- Data di decisione
- 28 gennaio 2014
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:18
Norme oggetto del giudizio
- art. 44, comma 4, All. 1, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
Parametri
Massime
Massima n. 37624
Non è fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, dell'Allegato 1 (Codice del processo amministrativo), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnato, in riferimento all'art. 76 Cost., perché - nel prevedere che, nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice fissa un termine perentorio per la rinnovazione se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al ricorrente - si porrebbe in contrasto con l'art. 291, primo comma, cod. proc. civ., al quale il legislatore delegato avrebbe invece dovuto attenersi in attuazione del criterio che prevede il coordinamento con le norme del predetto codice in quanto «espressione di principi generali» (art. 44, comma 4, della legge n. 69 del 2009). Il rimettente muove, infatti, dall'erronea premessa di ritenere l'art. 291, primo comma, cod. proc. civ. (che in caso di contumacia consente la rinnovazione della notifica nulla della citazione senza subordinarla alla condizione di non imputabilità al notificante dell'esito negativo della stessa) espressivo di un principio generale del processo, come tale compatibile anche con il giudizio amministrativo e a questo, quindi, naturaliter riferibile. La peculiare struttura di tale giudizio è viceversa di per sé ostativa all'applicabilità della richiamata regola processualcivilistica, atteso che, come reiteratamente chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, nel giudizio amministrativo, caratterizzato da brevi termini perentori per la sua introduzione e dall'assenza dell'istituto della contumacia, vige l'opposto principio per cui, ai fini della regolare instaurazione del rapporto processuale, il ricorso deve essere ritualmente notificato entro il prescritto termine di decadenza all'amministrazione resistente (ed almeno a un controinteressato). Il legislatore delegato ha dunque legittimamente introdotto la disposizione impugnata con la quale si esplicita l'esistenza di un onere di diligenza, per il ricorrente, in sede di notifica del ricorso.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, dell'Allegato 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sezione distaccata di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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