Corte costituzionale
Sentenza n. 177/2014
Corte cost., sent. 18 giugno 2014, n. 177
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 177/2014
- Data di deposito
- 18 giugno 2014
- Data di decisione
- 11 giugno 2014
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:177
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 5, legge della Regione Lombardia n. 27 del 18 dicembre 2001
Parametri
Massime
Massima n. 38032
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma lett. e ), Cost., l'art. 1, comma 5, della legge della Regione Lombardia 18 dicembre 2001, n. 27 (Legge Finanziaria 2002) che prevede l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota IRAP rispetto a quanto determinato in via temporanea per gli istituti bancari, finanziari ed assicurativi dall'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1996. La norma in esame esorbita il potere di variazione delle aliquote riconosciuto alle Regioni limitatamente all'aliquota ordinaria dell'IRAP, così violando la potestà legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario. La differenziazione transitoria dell'aliquota relativa ai settori di attività bancario, finanziario ed assicurativo, indicati dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997, è stata disposta dal legislatore statale in vista dell'obiettivo del mantenimento dell'originaria ripartizione del carico fiscale; obiettivo che non si potrebbe raggiungere ove fosse possibile una variazione dell'aliquota stessa. -Sul potere delle Regioni di disciplinare le procedure applicative dell'imposta, v. le citate sentenze nn. 296/2003, 216/2009, 26/2014. -Sul potere delle regioni di variare solo l'aliquota ordinaria, v. la citata sentenza n. 357/2010. -Sulla ragionevolezza della differenziazione transitoria dell'aliquota relativa ai settori di attività bancario, finanziario ed assicurativo, v. la citata sentenza n. 21/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge della Regione Lombardia 18 dicembre 2001, n. 27 (Legge finanziaria 2002).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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