Corte costituzionale

Sentenza n. 177/2014

Corte cost., sent. 18 giugno 2014, n. 177

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
177/2014
Data di deposito
18 giugno 2014
Data di decisione
11 giugno 2014
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:177

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 5, legge della Regione Lombardia n. 27 del 18 dicembre 2001

Parametri

Massime

Massima n. 38032

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma lett. e ), Cost., l'art. 1, comma 5, della legge della Regione Lombardia 18 dicembre 2001, n. 27 (Legge Finanziaria 2002) che prevede l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota IRAP rispetto a quanto determinato in via temporanea per gli istituti bancari, finanziari ed assicurativi dall'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1996. La norma in esame esorbita il potere di variazione delle aliquote riconosciuto alle Regioni limitatamente all'aliquota ordinaria dell'IRAP, così violando la potestà legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario. La differenziazione transitoria dell'aliquota relativa ai settori di attività bancario, finanziario ed assicurativo, indicati dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997, è stata disposta dal legislatore statale in vista dell'obiettivo del mantenimento dell'originaria ripartizione del carico fiscale; obiettivo che non si potrebbe raggiungere ove fosse possibile una variazione dell'aliquota stessa. -Sul potere delle Regioni di disciplinare le procedure applicative dell'imposta, v. le citate sentenze nn. 296/2003, 216/2009, 26/2014. -Sul potere delle regioni di variare solo l'aliquota ordinaria, v. la citata sentenza n. 357/2010. -Sulla ragionevolezza della differenziazione transitoria dell'aliquota relativa ai settori di attività bancario, finanziario ed assicurativo, v. la citata sentenza n. 21/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge della Regione Lombardia 18 dicembre 2001, n. 27 (Legge finanziaria 2002).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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