Corte costituzionale
Sentenza n. 173/2014
Corte cost., sent. 13 giugno 2014, n. 173
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 173/2014
- Data di deposito
- 13 giugno 2014
- Data di decisione
- 11 giugno 2014
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:173
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 13 del 15 aprile 2013
- art. 7, comma 2, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 13 del 15 aprile 2013
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. q), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 3, comma 1, lett. l), statuto regione Valle d'Aosta
Massime
Massima n. 38020
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. q ), Cost., l'art. 5 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 15 aprile 2013, n. 13, che abolisce le certificazioni del veterinario dell'Azienda sanitaria locale (ASL) competente in materia di movimentazione del bestiame ed elimina sia la vigilanza sanitaria dell'ASL sugli allevamenti, sia l'obbligo di denuncia di malattia infettiva e diffusiva per alcune malattie degli animali. La disciplina dei controlli veterinari sul bestiame di allevamento è da ricondurre all'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "profilassi internazionale" (coinvolgente anche i profili riguardanti la "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", anch'essa riservata alla competenza legislativa dello Stato), risultando evidente che il controllo sanitario della ASL competente è destinato ad assicurare, anche in relazione al profilo delle procedure, oltre che a quello strettamente sanzionatorio, una indispensabile uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale, secondo livelli minimi di tutela che necessitano, proprio per le esigenze di profilassi, di una ineludibile omogeneità di criteri e parametri di valutazione. Pertanto, la norma regionale impugnata - che ha l'effetto immediato di limitare (o addirittura escludere) i necessari controlli (anche periodici) finalizzati a prevenire l'insorgere di sempre possibili epidemie ed epizoozie, mediante la tempestiva individuazione (che si attua proprio attraverso la prevenzione e l'accertamento) e la relativa denuncia delle malattie infettive e diffusive del bestiame, così ponendo a rischio la complessiva opera di profilassi anche a livello europeo - ha invaso l'ambito di competenza esclusiva dello Stato in materia di "profilassi internazionale", competenza, questa, che, oltre a garantire l'unitarierà di disciplina sull'intero territorio, si svolge in coerenza con quanto previsto in sede comunitaria ed eurounitaria. - Sulla possibilità per lo Stato ricorrente di citare congiuntamente sia le specifiche disposizioni statutarie ritenute violate sia le disposizioni contenute nell'art. 117, commi terzo e quarto, Cost., v. le citate sentenze nn. 254/2010 e 101/2010. - Sulla necessità che il ricorso consente di cogliere agevolmente il dedotto rapporto di incompatibilità tra le norme censurate e i parametri (statutari o costituzionali) evocati, v., da ultimo, le citate sentenze nn. 39/2014 e 11/2014. - In relazione ad altra normativa regionale, che sopprimeva nei fatti la certificazione del veterinario della ASL competente in materia di movimentazione del bestiame, sostituendola con una autocertificazione, v. le citate sentenze nn. 72/2013, 406/2005 e 12/2004. - Per l'affermazione che il principio di leale collaborazione non opera rispetto a materie attribuite alla competenza esclusiva dello Stato, v. le citate sentenze nn. 273/2013 e 297/2012. - Sulla riconducibilità della disciplina dei controlli veterinari sul bestiame di allevamento nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "profilassi internazionale", coinvolgente anche profili riguardanti la "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", anch'essa riservata alla competenza legislativa dello Stato, v. le citate sentenze nn. 72/2013, 406/2005 e 12/2004.
Massima n. 38021
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 15 aprile 2013, n. 13, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, Cost., e 3, primo comma, lett. l ), dello statuto valdostano, nella parte in cui - prevedendo specifiche modalità di stabulazione dei vitelli destinati alla macellazione - eccederebbe la competenza regionale in materia di "igiene sanità, assistenza ospedaliera e profilattica", ponendosi in contrasto con i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale in materia di "tutela della salute". Infatti, la disciplina regionale di carattere economico-produttivo è da ricondurre alla materia "zootecnia", attribuita dall'art. 2, primo comma, lett. d ), del suddetto statuto, alla competenza legislativa primaria della Regione. - Per l'affermazione che «il significato corrente del termine "zootecnia" richiama indubbiamente l'attività diretta all'allevamento e allo sfruttamento degli animali "produttivi", cioè idonei a fornire all'uomo un'utilità di natura economica" e che "ciò è confermato dal rilievo che l'attività zootecnica è stata sempre considerata, proprio in tema di riparto di competenze tra Stato e regioni, come inscindibile dalla materia dell' "agricoltura", ed anzi come un settore, un aspetto particolare di questa», v. la citata sentenza n. 123/1992. - Per l'affermazione che al paradigma della "tutela della salute", materia ascrivibile alla competenza concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., sono riconducibili gli obiettivi di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza veterinaria, v. la citata sentenza n. 222/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 15 aprile 2013, n. 13 (Disposizioni per la semplificazione di procedure in materia sanitaria);
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della medesima legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 13 del 2013, proposta - in riferimento all'art. 3, primo comma, lettera l), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) ed all'art. 117, terzo comma, della Costituzione - dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze