Corte costituzionale
Sentenza n. 17/2014
Corte cost., sent. 31 gennaio 2014, n. 17
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 17/2014
- Data di deposito
- 31 gennaio 2014
- Data di decisione
- 28 gennaio 2014
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:17
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 71 del 28 dicembre 2012
- art. 2, comma 5, legge della Regione Abruzzo n. 71 del 28 dicembre 2012
- art. 2, comma 6, legge della Regione Abruzzo n. 71 del 28 dicembre 2012
- art. 2, comma 7, legge della Regione Abruzzo n. 71 del 28 dicembre 2012
Parametri
Massime
Massima n. 37621
È inammissibile, per difetto sopravvenuto d'interesse a ricorrere, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 71, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto - prevedendo la proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici fino al 31 dicembre 2014 - si porrebbe in contrasto con l'art. 1, comma 388, della legge n. 228 del 2012, che fissa il predetto termine di scadenza al 30 giugno 2013. Tuttavia, dopo la proposizione del ricorso la disciplina contenuta nella norma interposta richiamata dal Governo è stata modificata. In particolare, il termine del 30 giugno 2013, già previsto dalla legge di stabilità per il 2013, è stato prorogato prima della scadenza, in un primo momento sino al 31 dicembre 2013, dal d.P.C.m. 19 giugno 2013, che già prevedeva tale possibilità, indi, sino al 31 dicembre 2016, dall'art. 4, comma 4, del d.l. n. 101 del 2013. Conseguentemente, il descritto mutamento della normativa statale interposta ha prodotto un sostanziale riallineamento alle indicazioni del legislatore statale del termine di scadenza delle graduatorie dei concorsi pubblici previsto dalla disposizione regionale impugnata. In sostanza, il censurato art. 1, comma 1, della legge regionale n. 71 del 2012, per effetto delle proroghe del termine di efficacia dei concorsi pubblici fissato dalla normativa statale, non ha mai potuto trovare applicazione in un periodo che non fosse stato nelle more coperto dallo ius superveniens incidente sulla norma statale interposta. Sicché, non è più ravvisabile alcun interesse del Governo a coltivare il ricorso sul punto. - Sull'inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale proposta in via principale per difetto sopravvenuto d'interesse a ricorrere derivante dal mutamento della normativa statale interposta in epoca successiva alla proposizione del ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, v. la citata sentenza n. 32/2012.
Massima n. 37622
È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 5, della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 71, secondo cui, in caso di mancato rinnovo o mancato conferimento dell'incarico, il personale dirigente presente nei ruoli delle Aziende per il diritto allo studio universitario è considerato in esubero e transita direttamente nei ruoli regionali. Ognuna di tali Aziende DSU, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 91 del 1994, dispone di personale proprio in base alla rispettiva pianta organica, anche direttamente assunto «con le modalità e le procedure di cui alla vigente normativa regionale». Ne consegue che la norma impugnata viene ad incidere su un istituto, quale è la mobilità, che certamente afferisce alla disciplina del rapporto di lavoro pubblico (privatizzato), così invadendo una sfera di competenza legislativa che l'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. riserva esclusivamente allo Stato. Inoltre, la disciplina dettata dalla disposizione censurata non è neppure coerente con il regime normativo di fonte statale e negoziale. Difatti, la mobilità d'ufficio cosiddetta obbligatoria - regolata dagli artt. 33 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché dalle previsioni della pertinente contrattazione collettiva (art. 16 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza regionale sottoscritto il 22 febbraio 2006) - mira al riassorbimento delle eccedenze attraverso una procedura articolata, mentre la disposizione in oggetto, a fronte di una situazione, quella del dirigente di Azienda DSU sprovvisto d'incarico, che essa stessa definisce "in esubero", dispone il passaggio diretto nei ruoli regionali di tale dirigente "eccedentario", a prescindere dalla sussistenza, ed anzi anche in difetto, di una posizione lavorativa ivi effettivamente disponibile. L'inosservanza della disciplina di legge statale e di derivazione contrattuale collettiva in tema di esuberi e mobilità collettiva rende, dunque, ancora più evidente la violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. - Sul principio secondo cui vanno ricondotte alla materia dell'«ordinamento civile» le diverse forme e procedure di mobilità nel lavoro pubblico, v. le citate sentenze nn. 68/2011 e 324/2010. - Sul principio secondo cui è da escludere che la normativa statale sulla mobilità collettiva si ingerisca nelle scelte delle Regioni e degli enti locali circa le loro esigenze di munirsi di nuovo personale, trattandosi piuttosto, di «disciplina necessariamente di competenza dello Stato, in quanto solo lo Stato può emanarne una con efficacia vincolante per tutte le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e far sì in tal modo che gli elenchi del personale in mobilità (delle amministrazioni centrali e locali) non restino tra loro incomunicabili», v. la citata sentenza n. 388/2004.
Massima n. 37623
È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, commi 6 e 7, della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 71, secondo cui, in caso di assenza o impedimento del dirigente, le funzioni di quest'ultimo sono svolte, per tutto il tempo dell'assenza o impedimento, dal funzionario con il grado più elevato che abbia i requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, con riconoscimento al sostituto, per il periodo di svolgimento delle predette funzioni, del trattamento economico spettante al dirigente. La normativa in oggetto regola una specifica ipotesi di assegnazione di personale ad altre mansioni (nella specie di rango dirigenziale), che tipicamente attiene allo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne concreta, cioè, una modificazione temporanea con riguardo al contenuto della prestazione lavorativa. Trattandosi di un mutamento provvisorio di mansioni, la relativa disciplina rientra, dunque, nella materia del rapporto di lavoro e, per esso, dell'ordinamento civile, di competenza statale esclusiva ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l ) Cost. Inoltre, la disciplina dettata dalla disposizione censurata - imponendo al funzionario di grado più elevato di assumere funzioni dirigenziali «in caso di assenza o impedimento del dirigente derivante da qualsiasi motivo» e riconoscendogli, al contempo, il più favorevole trattamento economico corrispondente indipendentemente dalla valutazione dell'impegno concreto, sotteso all'espletamento delle mansioni superiori, in termini di preminenza qualitativa, quantitativa e temporale - non è neppure coerente con il regime normativo di fonte statale e negoziale, dettato dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dalle corrispondenti previsioni della contrattazione collettiva di riferimento (art. 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Regioni ed Autonomie Locali, sottoscritto il 14 settembre 2000), che consente l'assegnazione di mansioni superiori solamente in ipotesi predeterminate e per durate limitate e con una specifica disciplina anche per il trattamento economico. Infine, la stessa nozione di assenza o impedimento - che secondo la disposizione impugnata dà luogo al subentro del funzionario di grado più elevato in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza - si prospetta molto più ampia di quella prevista dalla normativa statale e dalla contrattazione collettiva di comparto. - Per il principio secondo cui la disciplina relativa ai mutamenti di mansioni, anche provvisori, rientra nella materia del rapporto di lavoro e, per esso, dell'ordinamento civile, di competenza statale esclusiva, v. le citate sentenze nn. 213/2013 e 215/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5, 6 e 7, della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 71 (Misure per il contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione Abruzzo, modifica alla legge regionale n. 91/94 e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio di Cooperazione Territoriale - IPA);
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 71 del 2012, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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