Corte costituzionale

Sentenza n. 166/2014

Corte cost., sent. 11 giugno 2014, n. 166

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
166/2014
Data di deposito
11 giugno 2014
Data di decisione
11 giugno 2014
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:166

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 4, legge della Regione Puglia n. 31 del 21 ottobre 2008
  • art. 2, comma 5, legge della Regione Puglia n. 31 del 21 ottobre 2008

Parametri

Massime

Massima n. 38010

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), e terzo comma, Cost., l'art. 2, comma 4, della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, in ragione del contrasto con l'art. 12, commi 7 e 10, del d.lgs. n. 387 del 2003. La disposizione impugnata - che prevede il divieto di realizzazione in zona agricola di impianti alimentati da biomasse, salvo che non siano alimentati da biomasse ottenute, per almeno il quaranta per cento del fabbisogno, in un raggio di 70 chilometri dall'impianto - si discosta dalla previsione della citata norma interposta, che enuncia principi fondamentali nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. In particolare, il citato art. 12, al comma 7, nella parte in cui stabilisce che gli impianti energetici da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone agricole, pur dovendosi tener conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, da un lato riflette il più ampio «principio, di diretta derivazione comunitaria, della diffusione degli impianti a fini di aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili», dall'altro, attraverso l'imposizione di alcuni limiti, si preoccupa di preservare il «corretto inserimento degli impianti» nel paesaggio (art. 12, comma 10). Risulta evidente che la norma regionale impugnata persegue un obiettivo (la promozione della produzione agricola) che trascende i limiti tracciati dalla normativa statale di principio, in un ambito materiale ove la Corte ha già ravvisato la prevalenza della materia "energia" ed impone modalità gestionali incongruenti rispetto ai limiti da questa consentiti alla localizzazione in area agricola dell'impianto energetico. Si tratta, infatti, di conseguire lo scopo, originato dal diritto dell'Unione, di raggiungere una quota di energia da fonti rinnovabili, come indicato dall'art. 3 del d.lgs. n. 28 del 2011, attuativo della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (Rimane assorbita l'ulteriore censura) - Sulle disposizioni di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, quali principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, v. le citate sentenze nn. 224/2012, 44/2011, 119/2010 e 282/2009. - Per l'affermazione che l'art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387 del 2003, riflette il più ampio «principio, di diretta derivazione comunitaria, della diffusione degli impianti a fini di aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili», v. la citata sentenza n. 275/2012. - Per i limiti alla localizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, quali eccezioni rispetto alla regola, v. le citate sentenze nn. 275/2012 e 278/2010). - Per la riconducibilità delle disposizioni sulla localizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili alla materia "energia", v. la citata sentenza n. 119/2010. - Sull'affermazione che eventuali limiti a tale localizzazione non possano precedere, da parte della Regione, l'adozione delle linee guida, v. le citate sentenze nn. 344/2010, 168/2010, 119/2010, 282/2009 e 166/2009, e, con specifico riguardo alle zone agricole, sentenze nn. 224/2012 e 44/2011.

Massima n. 38011

È costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 2, comma 5, della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, che regola l'applicazione del divieto recato dal comma 4 ai progetti presentati prima dell'entrata in vigore della legge, in quanto del tutto privo di oggetto a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2, comma 4, della medesima legge.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale);

2) dichiara, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, della legge della Regione Puglia n. 31 del 2008.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze