Corte costituzionale

Sentenza n. 165/2014

Corte cost., sent. 11 giugno 2014, n. 165

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
165/2014
Data di deposito
11 giugno 2014
Data di decisione
11 giugno 2014
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:165

Norme oggetto del giudizio

  • art. 39, legge della Regione Toscana n. 52 del 28 settembre 2012
  • art. 41, legge della Regione Toscana n. 52 del 28 settembre 2012
  • art. 11, legge della Regione Toscana n. 52 del 28 settembre 2012
  • art. 12, nella parte residua, legge della Regione Toscana n. 52 del 28 settembre 2012
  • art. 2, legge della Regione Toscana n. 13 del 5 aprile 2013
  • art. 19, legge della Regione Toscana n. 52 del 28 settembre 2012
  • art. 13, legge della Regione Toscana n. 52 del 28 settembre 2012
  • art. 14, legge della Regione Toscana n. 52 del 28 settembre 2012
  • art. 15, legge della Regione Toscana n. 52 del 28 settembre 2012
  • art. 16, legge della Regione Toscana n. 52 del 28 settembre 2012
  • art. 17, legge della Regione Toscana n. 52 del 28 settembre 2012
  • art. 18, legge della Regione Toscana n. 52 del 28 settembre 2012
  • art. 12, legge della Regione Toscana n. 52 del 28 settembre 2012
  • art. 20, legge della Regione Toscana n. 52 del 28 settembre 2012
  • art. 6, legge della Regione Toscana n. 13 del 5 aprile 2013
  • art. 5, comma 2, legge della Regione Toscana n. 13 del 5 aprile 2013
  • art. 16, legge della Regione Toscana n. 13 del 5 aprile 2013
  • art. 18, legge della Regione Toscana n. 13 del 5 aprile 2013

Parametri

  • art. 41, Costituzione
  • art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
  • art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
  • art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
  • art. 38, comma 3, decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • legge n. 133 del 6 agosto 2008
  • art. 31, comma 2, decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • legge n. 214 del 22 dicembre 2011
  • art. 1, decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012
  • legge n. 27 del 24 marzo 2012
  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • art. 34, comma 3, decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 18, comma 1, decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012
  • art. 28, comma 7, decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011
  • legge n. 111 del 15 luglio 2011

Massime

Massima n. 38000

Deve essere dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 39 e 41 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 41, 117, secondo comma, lett. e ) ed m ), Cost. Infatti, l'intervenuta rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente, seguita da rituale accettazione da parte della Regione resistente, determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

Massima n. 38001

Sono inammissibili, per insufficiente motivazione e incompleta ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, 12, nella parte residua, e 19 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52, nonché dell'art. 3 della legge reg. 5 aprile 2013, n. 13 - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lett. e ) ed m ), Cost. - in ordine all'asserito ampliamento, determinato dalle disposizioni impugnate, delle attività assoggettate ad autorizzazione anziché a mera segnalazione di inizio attività. - Sull'inammissibilità per insufficiente motivazione e incompleta ricostruzione del quadro normativo, vedi, ex plurimis , ordinanze nn. 114/2013 e 174/2012.

Massima n. 38002

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., gli artt. 12, 13, 14, 15 e 16 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52 che - introducendo ex novo nel codice del commercio di cui alla legge reg. n. 28 del 2005 gli artt. 18- ter , 18- quater , 18- quinquies e 18- sexies - aggravano gli oneri di produzione documentale e le attività supplementari a carico di chi presenta istanza al SUAP per aprire, ampliare o trasferire una grande struttura di vendita. Le disposizioni censurate, infatti, rappresentano un ostacolo effettivo alla libera concorrenza nella Regione Toscana, sotto un duplice profilo, interregionale e intraregionale, poichè gli esercenti che intendono operare nel territorio toscano si trovano esposti a maggiori oneri rispetto ai competitori di altre Regioni, ma anche rispetto a chi già svolge un'attività commerciale nello stesso territorio regionale. Deriva, pertanto, la violazione del menzionato parametro costituzionale in quanto, anche se la normativa statale contenuta nell'art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 prevede la possibilità di contemperare la liberalizzazione del commercio con l'esigenza di una maggiore tutela della salute, del lavoro, dell'ambiente e dei beni culturali, essa comunque deve essere intesa sempre in senso sistemico, complessivo e non frazionato, all'esito di un bilanciamento che deve compiere il soggetto competente nelle materie implicate, tenendo conto che la tutela della concorrenza, attesa la sua natura trasversale, assume carattere prevalente e funge, quindi, da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare in forza della competenza in materia di commercio. (Restano assorbiti gli ulteriori profili). - Sulla necessità di contemperare la liberalizzazione del commercio con l'esigenza di una maggiore tutela della salute, del lavoro, dell'ambiente e dei beni culturali, vedi le citate sentenze nn. 85/2013, 38/2013, 299/2012 e 264/2012.

Massima n. 38003

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., gli artt. 17 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52 e 2 della legge reg. 5 aprile 2013, n. 13 che, introducendo ex novo l'art. 18- septies nel codice del commercio della Toscana di cui alla legge reg. n. 28 del 2005, prevede che le grandi strutture di vendita soddisfino alcuni requisiti obbligatori, relativi tra l'altro alle dotazioni energetiche, alla collaborazione con le associazioni di volontariato sociale, alla produzione, raccolta e gestione dei rifiuti, alla realizzazione di accordi sindacali di secondo livello nonché alle strutture per il lavaggio dei mezzi commerciali, alle fasce verdi per la protezione dall'inquinamento, ai bacini per la raccolta delle acque piovane, ai parcheggi per le biciclette e le auto elettriche (con i relativi punti di ricarica), ai servizi di trasporto pubblico e privato, agli spazi per l'accoglienza del cliente e alle aree dedicate ai bambini. Infatti, l'introduzione di tali ulteriori requisiti per le grandi strutture commerciali da parte del legislatore regionale - benché ispirata a ragioni di protezione dell'ambiente, della salute e di altre esigenze sociali che ai sensi della legislazione statale vigente , e in particolare dell'art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 e dell'art. 1 del d.l. n. 1 del 2012, potrebbero giustificare un limite alla liberalizzazione - ha l'effetto diretto di rendere più onerosa, rispetto agli operatori di altre Regioni e agli operatori già attivi nella stessa Regione Toscana, l'esercizio dell'attività economica, con evidente disparità concorrenziale e conseguente lesione del menzionato parametro costituzionale. La tutela dei predetti valori è effettivamente considerata dal legislatore statale quale valida ragione di deroga al principio generale della liberalizzazione delle attività commerciali; tuttavia, i predetti valori non possono essere tutelati dal legislatore regionale attraverso l'esercizio della competenza residuale del commercio, che incontra un limite nella natura trasversale e prevalente della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato. (Restano assorbiti gli ulteriori profili).

Massima n. 38004

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 18 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52 che introduce l'art. 18- octies nel codice del commercio della Toscana di cui alla legge reg. n. 28 del 2005. Tale norma, infatti, prevede che il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita è subordinato alla conformità del progetto ai requisiti di cui all'art. 18- septies della medesima legge reg. n. 28 del 2005, norma dichiarata incostituzionale in quanto determina una disparità concorrenziale, con conseguente lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. (Restano assorbiti gli ulteriori profili).

Massima n. 38005

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 12 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52, nella parte in cui, modificando l'art. 18, comma 1, del codice del commercio della Toscana di cui alla legge reg. n. 28 del 2005, stabilisce che l'autorizzazione alle grandi strutture di vendita sia rilasciata dallo sportello unico per le attività produttive «secondo le condizioni e le procedure di cui agli articoli da 18- ter a 18- octies ». Tali ultime disposizione, infatti - che aggravano gli oneri di produzione documentale e le attività supplementari a carico di chi presenta istanza al SUAP per aprire, ampliare o trasferire una grande struttura di vendita - sono state dichiarate incostituzionali in quanto determinano una disparità concorrenziale, con conseguente lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. (Restano assorbiti gli ulteriori profili).

Massima n. 38006

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lett. e ), Cost., gli artt. 20 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52 e 6 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 13 che, innovando il codice del commercio della Toscana di cui alla legge reg. n. 28 del 2005, introducono una procedura aggravata per i casi di strutture di vendita in forma aggregata, cioè per quelle «strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari». Le disposizioni censurate, infatti, assumendo la distanza minima tra gli esercizi quale elemento qualificante di tale tipologia di esercizio commerciale, si pongono in contrasto con l'art. 34, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 e con l'art. 1 del d.l. n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, i quali, nel recepire le prescrizioni della direttiva 2006/123/CE, abrogano le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati e non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite e vietano, in particolare, l'imposizione di distanze minime tra le sedi di esercizio di un'attività economica. Le disposizioni ragionali, quindi, vanificano le finalità di massima liberalizzazione delle attività economiche perseguite dalla direttiva citata con conseguente illegittima limitazione della libertà di concorrenza, in violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., e invasione della relativa competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., esercitata con le ricordate norme statali. (Restano assorbiti gli ulteriori profili). - Sulle finalità di massima liberalizzazione delle attività economiche perseguite dalla direttiva 2006/123/CE, vedi, ex plurimis , la sentenza n. 291/2012.

Massima n. 38007

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 5 della legge della Regione Toscana. 5 aprile 2013, n. 13 che, modificando l'art. 19- quater del codice del commercio di cui alla legge regionale n. 28 del 2005, esige che gli esercizi commerciali di vendita in "outlet" espongano il solo prezzo finale di vendita. Una simile imposizione restringe la libertà imprenditoriale nella comunicazione dei prezzi praticati, così da ostacolare il libero esercizio della concorrenza in violazione del menzionato parametro costituzionale. L'asserita finalità perseguita, cioè quella di tutelare il consumatore, anche laddove esistente, in ogni caso attiene a materie di competenza esclusiva dello Stato (segnatamente alla materia del diritto civile), posto che le norme statali con finalità di liberalizzazione non possono interpretarsi come attributive di nuove competenze regionali in materie che loro non competono in base ai principi costituzionali. (Restano assorbiti gli ulteriori profili).

Massima n. 38008

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 16 della legge della Regione Toscana. 5 aprile 2013, n. 13 che, sostituendo l'art. 54- bis , comma 1, del codice del commercio di cui alla legge regionale n. 28 del 2005, condiziona alla presenza di una adeguata sorveglianza la possibilità di installare nuovi impianti di distribuzione del carburante dotati esclusivamente di apparecchiature "self-service" prepagato senza la presenza del gestore. Tale disposizione contrasta con l'obiettivo di liberalizzazione contenuto nell'art. 28, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, e successive modifiche. Infatti, il maggiore onere economico e organizzativo imposto ai gestori toscani di impianti di distribuzione dei carburanti e, tra questi, a quelli che li intendono installare ex novo rispetto a quelli che li hanno già installati, viola il principio di parità concorrenziale e, conseguentemente, l'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. Né si può giustificare l'intervento del legislatore regionale in base a ragioni di ordine pubblico, trattandosi di esigenze che attengono ad un ambito di competenza statale esclusiva, e che in ogni caso richiederebbero un medesimo livello di garanzia negli impianti già installati, come nei nuovi. (Restano assorbiti gli ulteriori profili).

Massima n. 38009

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 18 della legge della Regione Toscana. 5 aprile 2013, n. 13 che, sostituendo l'art. 84, comma 3, del codice del commercio di cui alla legge reg. n. 28 del 2005, impone il funzionamento contestuale della modalità "servito" e della modalità "self-service" durante l'orario di apertura dell'impianto. Tale disposizione, infatti, si pone in contrasto con quanto stabilito dall'art. 28, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, espressivo della competenza statale esclusiva in materia di concorrenza, secondo cui «Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti o collaboratori. [...]». (Restano assorbiti gli ulteriori profili).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2005 e alla legge regionale n. 1 del 2005) e degli artt. 2, 5, comma 2, 6, 16 e 18 della legge della Regione Toscana 5 aprile 2013, n. 13 (Disposizioni in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione di carburanti. Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2005 e alla legge regionale n. 52 del 2012);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge reg. n. 52 del 2012, nella parte in cui, modificando l'art. 18, comma 1, della legge della Regione Toscana 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), stabilisce che l'autorizzazione sia rilasciata dallo sportello unico per le unità produttive «secondo le condizioni e le procedure di cui agli articoli da 18-ter a 18-octies»;

3) dichiara estinto, relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 39 e 41 della legge reg. n. 52 del 2012, il processo;

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, 12, nella parte residua, e 19 della legge reg. n. 52 del 2012, nonché dell'art. 3 della legge reg. n. 13 del 2013, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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