Corte costituzionale
Sentenza n. 153/2014
Corte cost., sent. 4 giugno 2014, n. 153
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 153/2014
- Data di deposito
- 4 giugno 2014
- Data di decisione
- 21 maggio 2014
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sergio Mattarella
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:153
Norme oggetto del giudizio
- art. 18-bis, comma 3, decreto legislativo n. 66 del 8 aprile 2003
- art. 18-bis, comma 4, decreto legislativo n. 66 del 8 aprile 2003
- art. 1, comma 1, lett. f), decreto legislativo n. 213 del 19 luglio 2004
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 2, comma 1, lett. c), legge n. 39 del 1° marzo 2002
Massime
Massima n. 37983
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 18- bis , commi 3 e 4, del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f ), del d.lgs. 19 luglio 2004, n. 213, recanti le sanzioni amministrative per le violazioni relative alla durata media dell'orario di lavoro, al periodo annuale di ferie, al riposo giornaliero e ai riposi settimanali. Dal confronto con la precedente disciplina della materia, contenuta nel regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 e nella legge 22 febbraio 1934, n. 370, emerge in modo evidente che il sistema delineato dal d.lgs. n. 66 del 2003, pur in parte diverso da quello passato, presenta una definizione dei limiti di lavoro e delle relative violazioni omogenea rispetto a quella precedente, con la conseguenza che anche le relative sanzioni amministrative previste da tali diversi testi normativi corrispondono a violazioni da ritenersi omogenee. Dalla stessa comparazione risulta, però, che le sanzioni amministrative di cui all'art. 18- bis del d.lgs. n. 66 del 2003, sulla base di un'operazione di puro confronto aritmetico sul quale non sussistono dubbi interpretativi, sono più alte di quelle irrogate nel sistema precedente. Discende, pertanto, la fondatezza della questione di legittimità costituzionale, perché effettivamente sussiste la violazione dell'art. 2, comma 1, lett. c ), della legge di delega n. 39 del 2002, il quale ha previsto come criterio direttivo in materia di sanzioni amministrative che, nel passaggio dal precedente al nuovo regime, in ogni caso «saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi». - Sull'attività ermeneutica da compiere per verificare la conformità della norma delegata alla norma delegante, vedi, fra le altre, le sentenze nn. 272/2012 e 184/2013. - Sull'ammissibilità e sui requisiti dei decreti legislativi integrativi e correttivi, vedi la citata sentenza n. 206/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 19 luglio 2004, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Sergio MATTARELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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