Corte costituzionale

Sentenza n. 136/2014

Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 136

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
136/2014
Data di deposito
21 maggio 2014
Data di decisione
19 maggio 2014
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:136

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 3, legge della Regione Piemonte n. 11 del 25 giugno 2013

Parametri

Massime

Massima n. 37943

È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte 25 giugno 2013, n. 11 - impugnato in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), e all'art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991 - nella parte in cui consente la caccia nelle cosiddette aree contigue anche ai cacciatori non residenti nelle stesse. Infatti, la normativa impugnata, che detta una disciplina sull'esercizio venatorio nelle aree contigue alle aree naturali protette, prevedendo lo svolgimento nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta, si pone in contrasto con l'art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991, che, esprimendo uno standard di tutela ambientale che si impone al legislatore regionale, permette tale forma di caccia ai soli cacciatori residenti nei Comuni dell'area protetta e dell'area contigua. - Sulla ravvisabilità di uno standard di tutela ambientale che si impone al legislatore regionale nell'art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991, vedi la citata sentenza n. 315/2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte 25 giugno 2013, n. 11 (Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19), nella parte in cui consente la caccia nelle cosiddette aree contigue anche a cacciatori non residenti nelle aree medesime.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 maggio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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