Corte costituzionale
Sentenza n. 129/2014
Corte cost., sent. 15 maggio 2014, n. 129
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 129/2014
- Data di deposito
- 15 maggio 2014
- Data di decisione
- 7 maggio 2014
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:129
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 90, legge n. 183 del 12 novembre 2011
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
Massime
Massima n. 37934
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 90, della legge 12 novembre 2011, n. 183, impugnato dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, Cost., 9, numero 10) e 107 dello Statuto trentino, e 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, nella parte in cui prevede il trasferimento delle funzioni assistenziali al personale navigante ed aereonavigante dal Ministero della Salute alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano mediante regolamento governativo, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Infatti, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, la norma impugnata è stata dapprima sostituita dall'art. 15, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 189 del 2012) e successivamente abrogata dall'art. 1, comma 233, della legge n. 147 del 2013, che ha nuovamente allocato le suddette funzioni di assistenza all'interno dell'organizzazione amministrativa statale. La norma censurata, oltre ad essere stata abrogata, non ha mai avuto applicazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 90, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012), promossa, in riferimento all'art. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione, agli artt. 9, numero 10), e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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