Corte costituzionale

Sentenza n. 129/2014

Corte cost., sent. 15 maggio 2014, n. 129

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
129/2014
Data di deposito
15 maggio 2014
Data di decisione
7 maggio 2014
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:129

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 90, legge n. 183 del 12 novembre 2011

Parametri

Massime

Massima n. 37934

Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 90, della legge 12 novembre 2011, n. 183, impugnato dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, Cost., 9, numero 10) e 107 dello Statuto trentino, e 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, nella parte in cui prevede il trasferimento delle funzioni assistenziali al personale navigante ed aereonavigante dal Ministero della Salute alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano mediante regolamento governativo, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Infatti, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, la norma impugnata è stata dapprima sostituita dall'art. 15, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 189 del 2012) e successivamente abrogata dall'art. 1, comma 233, della legge n. 147 del 2013, che ha nuovamente allocato le suddette funzioni di assistenza all'interno dell'organizzazione amministrativa statale. La norma censurata, oltre ad essere stata abrogata, non ha mai avuto applicazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 90, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012), promossa, in riferimento all'art. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione, agli artt. 9, numero 10), e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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