Corte costituzionale
Sentenza n. 128/2014
Corte cost., sent. 15 maggio 2014, n. 128
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 128/2014
- Data di deposito
- 15 maggio 2014
- Data di decisione
- 7 maggio 2014
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:128
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 4, norme integrative giudizi davanti alla Corte cost
- art. 1, comma 252, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
Parametri
Massime
Massima n. 37932
È inammissibile l'intervento spiegato dalle società M.C.d.M. s.p.a., C.D.M. Immobiliare s.r.l. e C.d.M. Servizi s.r.l. nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, impugnato, in riferimento agli artt. 2 e 41 Cost., nella parte in cui stabilisce, anche con riferimento ai rapporti concessori in corso, nuovi criteri di calcolo dei canoni demaniali per le concessioni aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. Infatti, nella specie non risulta osservato il termine, ritenuto perentorio dalla costante giurisprudenza costituzionale, di 20 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio, stabilito per il deposito dell'atto di intervento dall'art. 4 dalle norme introduttive per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. - Sulla perentorietà del termine per il deposito dell'atto di intervento, v., ex multis , la citata sentenza n. 303/2010.
Massima n. 37933
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., nella parte in cui stabilisce, anche con riferimento ai rapporti concessori in corso, nuovi criteri di calcolo dei canoni demaniali per le concessioni aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. Infatti, la prospettazione del giudice a quo risulta priva della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale, necessaria al fine di valutare la rilevanza della questione, nonché mancante di qualsiasi riferimento alle caratteristiche del rapporto concessorio controverso, caratteristiche che sono strumentali ad un apprezzamento in ordine all'impatto dei nuovi e maggiori canoni sulla convenienza economica dell'investimento e, conseguentemente, all'esame del requisito della non manifesta infondatezza. - Sulla non emendabilità dell'impianto argomentativo dell'ordinanza di rimessione attraverso l'esame degli altri atti di causa, in virtù del principio di autosufficienza dell'atto di promovimento, v., ex multis , le citate ordinanze nn. 192/2013 e 185/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Allegato:ordinanza letta all'udienza del 15 aprile 2014ORDINANZAVisti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale introdotto con ordinanza del Consiglio di Stato, sezione sesta, depositata il 16 maggio 2012 (n. 196 del registro ordinanze 2012);rilevato che con atto depositato il 19 marzo 2013 sono intervenute in tale giudizio le società M.C.d.M. s.p.a., C.d.M.I. s.r.l. e C.d.M.S. s.r.l., le quali non sono parti nel processo principale;che, a prescindere dalla legittimazione ad intervenire delle anzidette società, ai sensi dell'art. 4 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'atto di intervento «deve essere depositato non oltre 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio», termine che, secondo il costante orientamento di questa Corte, deve essere ritenuto perentorio (tra le molte, sentenza n. 303 del 2010) e che non risulta osservato dalle società sopra indicate (l'ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 39, del 3 ottobre 2012, mentre l'atto di intervento è stato depositato il 19 marzo 2013);che, pertanto, ai sensi dell'art. 4, comma 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'intervento deve essere dichiarato inammissibile.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile l'intervento delle società M.C.d.M. s.p.a., C.d.M.I. s.r.l. e C.d.M.S. s.r.l., nel giudizio introdotto con ordinanza iscritta al reg. ord. n. 196 del 2012.F.to Gaetano SILVESTRI, Presidente
Testo integrale
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