Corte costituzionale
Sentenza n. 125/2014
Corte cost., sent. 15 maggio 2014, n. 125
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 125/2014
- Data di deposito
- 15 maggio 2014
- Data di decisione
- 7 maggio 2014
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:125
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, legge della Regione Umbria n. 10 del 6 maggio 2013
- art. 10-bis, comma 3, bis, e della, legge della Regione Umbria n. 24 del 3 agosto 1999
- art. 10-bis, comma 3, ter, e della, legge della Regione Umbria n. 24 del 3 agosto 1999
- art. 10-bis, comma 3, quater, e della, legge della Regione Umbria n. 24 del 3 agosto 1999
- art. 10-bis, comma 3, quinquies, e della, legge della Regione Umbria n. 24 del 3 agosto 1999
- art. 10-bis, comma 3, sexies, legge della Regione Umbria n. 24 del 3 agosto 1999
- art. 43, legge della Regione Umbria n. 10 del 6 maggio 2013
- art. 7, legge della Regione Umbria n. 13 del 23 luglio 2003
- art. 44, legge della Regione Umbria n. 10 del 6 maggio 2013
- art. 7-ter, legge della Regione Umbria n. 13 del 23 luglio 2003
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- legge n. 248 del 4 agosto 2006
- art. 3, comma 1, lett. b), decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006
- art. 1, decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012
- legge n. 27 del 24 marzo 2012
- art. 41, Costituzione
- art. 31, comma 2, decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- legge n. 214 del 22 dicembre 2011
- art. 83-bis, comma 17, decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008
- legge n. 133 del 6 agosto 2008
- art. 28, comma 7, decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011
- legge n. 111 del 15 luglio 2011
- art. 18, decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012
Massime
Massima n. 37926
È costituzionalmente illegittimo l'art. 9 della legge della Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10 - impugnato in riferimento all'art. 117, primo comma e secondo comma, lett. e ), e 41, Cost. - che, aggiungendo all'art. 10- bis della legge della Regione Umbria n. 24 del 1999 i commi da tre- bis a tre- sexies , prevede l'attribuzione della qualifica di "polo commerciale" ad esercizi commerciali per il solo fatto che questi siano adiacenti o vicini e a prescindere dalla volontà degli esercenti di unirsi in un polo commerciale, sottoponendoli, anziché alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), alla procedura autorizzatoria prevista per le grandi strutture di vendita. Infatti, le norme impugnate violano l'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., in quanto si prestano a reintrodurre limiti e vincoli in contrasto con la normativa statale di liberalizzazione risultante dall'art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, dall'art. 1 del d.l. n. 1 del 2012, dall'art. 3, comma 1, lett. b ) del d.l. n. 223 del 2006. Tale normativa statale pone un principio generale di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio, senza neppure il condizionamento di autorizzazioni o preventivi atti di assenso dell'amministrazione, se non per la tutela di determinati interessi, abroga le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa, dal carattere prevalentemente economico, che intralciano le attività economiche e alterano le condizioni di concorrenza, e vieta l'introduzione da parte del legislatore regionale di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio. (Restano assorbiti gli altri profili di illegittimità costituzionale dedotti nel ricorso) - Sulla nozione di concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e) , Cost., vedi le citate sentenze nn. 270/2010, 45/2010, 160/2009, 430/2007 e 401/2007. - Sulla promozione della concorrenza, vedi le citate sentenze nn. 299/2012, 80/2006, 242/2005, 175/2005, 272/2004 e 14/2004. - Sulla regolazione delle attività economiche, vedi le citate sentenze nn. 247/2010, 152/2010 e 167/2009. - Sulla funzionalità dell'eliminazione di inutili oneri regolamentari alla tutela della concorrenza, vedi le citate sentenze nn. 299/2012 e 200/2012. - Sul carattere trasversale della materia concorrenza, vedi le citate sentenze nn. 80/2006, 175/2005, 272/2004 e 14/2004.
Massima n. 37927
È costituzionalmente illegittimo l'art. 43 della legge della Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10, sostitutivo dell'art. 7 della legge della Regione Umbria n. 13 del 2003 - impugnato in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), e all'art. 83 bis, comma 17, del d.l. n. 112 del 2008 - che, con riguardo ai nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, prevede che eroghino benzina e gasolio e almeno un prodotto a scelta tra altri, precisamente individuati. Infatti, l'obbligo di erogare contestualmente gasolio e benzina è in contrasto con quanto previsto dall'art. 83- bis , comma 17, del d.l. n. 112 del 2008, che vieta restrizioni che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti. La norma impugnata, quindi, introduce significative e sproporzionate barriere all'ingresso nei mercati, non giustificate dal perseguimento di specifici interessi pubblici, ostacolando l'ingresso di nuovi operatori e ingenerando ingiustificate discriminazioni a danno della concorrenza. - Sulla nozione di concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., vedi le citate sentenze nn. 270/2010, 45/2010, 160/2009, 430/2007 e 401/2007. - Sulla promozione della concorrenza, vedi le citate sentenze nn. 299/2012, 80/2006, 242/2005, 175/2005, 272/2004 e 14/2004. - Sulla regolazione delle attività economiche, vedi le citate sentenze nn. 247/2010, 152/2010 e 167/2009. - Sulla funzionalità dell'eliminazione di inutili oneri regolamentari alla tutela della concorrenza, vedi le citate sentenze nn. 299/2012 e 200/2012. - Sul carattere trasversale della materia concorrenza, vedi le citate sentenze nn. 80/2006, 175/2005, 272/2004 e 14/2004.
Massima n. 37928
È costituzionalmente illegittimo l'art. 44 della legge della Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10, aggiuntivo dell'art. 7- ter della legge della Regione Umbria n. 13 del 2003 - impugnato in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), all'art. 18 del d.l. n. 1 del 2012, all'art. 28, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011 - che prevede che possono essere installati nuovi impianti di distribuzione di carburanti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore, a condizione che ne sia garantita adeguata sorveglianza e purché si tratti di unico impianto del Comune o di impianto posto ad almeno dieci chilometri dal punto di distribuzione più vicino. Infatti, la norma impugnata si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 18 del d.l. n. 1 del 2012, il quale pone un divieto di introdurre vincoli o limitazioni in tale campo. Le restrizioni di cui alla norma impugnata rappresentano ostacoli all'avvio di nuove attività economiche che non risultano proporzionati alle finalità perseguite. - Sulla nozione di concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., vedi le citate sentenze nn. 270/2010, 45/2010, 160/2009, 430/2007 e 401/2007. - Sulla promozione della concorrenza, vedi le citate sentenze nn. 299/2012, 80/2006, 242/2005, 175/2005, 272/2004 e 14/2004. - Sulla regolazione delle attività economiche, vedi le citate sentenze nn. 247/2010, 152/2010 e 167/2009. - Sulla funzionalità dell'eliminazione di inutili oneri regolamentari alla tutela della concorrenza, vedi le citate sentenze nn. 299/2012 e 200/2012. - Sul carattere trasversale della materia concorrenza, vedi le citate sentenze nn. 80/2006, 175/2005, 272/2004 e 14/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Ulteriori modifiche ed integrazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 e della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13), che ha aggiunto all'art. 10-bis della legge della Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114), i commi da 3-bis a 3-sexies;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 43 della legge reg. n. 10 del 2013 che sostituisce l'art. 7 della legge della Regione Umbria 23 luglio 2003, n. 13 (Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione);
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 44 della legge reg. n. 10 del 2013 che aggiunge l'art. 7-ter alla legge reg. n. 13 del 2003.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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