Corte costituzionale
Sentenza n. 111/2014
Corte cost., sent. 5 maggio 2014, n. 111
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 111/2014
- Data di deposito
- 5 maggio 2014
- Data di decisione
- 16 aprile 2014
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:111
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 8 del 8 aprile 2013
- art. 28, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 8 del 8 aprile 2013
- art. 26, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 8 del 8 aprile 2013
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 2, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- art. 2, lett. f), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 2, lett. g), statuto regione Valle d'Aosta
Massime
Massima n. 37908
Deve essere dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, e 28, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 8 aprile 2013, n. 8, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e ), l ) ed m ), e terzo comma, Cost., agli artt. 2 e 3, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Infatti, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, la rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. - V., per casi analoghi, le citate ordinanze nn. 271/2013 e 270/2013.
Massima n. 37909
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m ), Cost., l'art. 26, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 8 aprile 2013, n. 8 il quale prevede che le disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche non si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non raggiungibili con strade destinate alla circolazione di veicoli a motore. La disposizione censurata, in ragione dello specifico contenuto precettivo, non è riconducibile alla materia del commercio ma, pur inserendosi in un più ampio contesto normativo ascrivibile al governo del territorio, attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Tale titolo di legittimazione dell'intervento statale non rappresenta una materia in senso stretto ma una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle. La norma impugnata, pertanto, viola la suddetta potestà legislativa esclusiva statale, con riguardo all'attuazione dei diritti delle persone portatrici di handicap, in quanto deroga all'art. 82, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, che prevede che le opere edilizie che riguardano edifici pubblici ed edifici privati aperti al pubblico siano eseguite in conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione e di superamento delle barriere architettoniche. (Rimangono assorbiti gli ulteriori profili di censura) - Sulla corretta individuazione della materia alla quale deve essere ascritta una disposizione oggetto di censura, v., ex multis , sentenza n. 207/2010. - Sull'art. 117, secondo comma, lett. m ), Cost., vedi la citata sentenza n. 207/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 8 aprile 2013, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015);
2) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, e 28, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 8 del 2013, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze