Corte costituzionale

Sentenza n. 11/2014

Corte cost., sent. 27 gennaio 2014, n. 11

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
11/2014
Data di deposito
27 gennaio 2014
Data di decisione
15 gennaio 2014
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:11

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Toscana n. 69 del 3 dicembre 2012
  • art. 2, legge della Regione Toscana n. 69 del 3 dicembre 2012
  • art. 3, legge della Regione Toscana n. 69 del 3 dicembre 2012
  • art. 17, legge della Regione Toscana n. 69 del 3 dicembre 2012
  • art. 35, legge della Regione Toscana n. 69 del 3 dicembre 2012
  • art. 37, nella parte in cui modifica l'art.17, co.2, lett.a) e b), della l.reg.24/02/2005, n.39, legge della Regione Toscana n. 69 del 3 dicembre 2012
  • art. 37, nella parte in cui modifica l'art.17, co.2, lett.f), della l.reg. 24/02/2005, n.39, legge della Regione Toscana n. 69 del 3 dicembre 2012
  • art. 37, nella parte in cui modifica l'art.17, co.3, lett.a), della l.reg.24/02/2005, n.39, legge della Regione Toscana n. 69 del 3 dicembre 2012
  • art. 37, nella parte in cui modifica l'art.17, co.5, lett.a), b) e c), della l.reg. 24/02/2005, n. 39, legge della Regione Toscana n. 69 del 3 dicembre 2012
  • art. 37, nella parte in cui modifica l'art.17, co.11, della l.reg. 24/02/2005, n.39, legge della Regione Toscana n. 69 del 3 dicembre 2012

Parametri

  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • direttiva CE n. 54 del 18 giugno 2009
  • art. 6, decreto legislativo n. 176 del 8 ottobre 2011
  • art. 22, decreto legislativo n. 176 del 8 ottobre 2011
  • art. 7, comma 1, decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011
  • art. 7, comma 2, decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011
  • decreto ministeriale del 10 settembre 2010
  • art. 6, comma 11, decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011
  • paragrafo 12.5, lettera a), decreto ministeriale del 10 settembre 2010
  • art. 7, comma 5, decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011
  • art. 5, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011

Massime

Massima n. 37613

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 - impugnati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - che prevedono che l'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione sia subordinato alla segnalazione certificata di inizio attività, e non alla denuncia di inizio attività originariamente prevista, e alla frequenza obbligatoria di un corso di formazione regionale, e non al superamento di un esame di abilitazione originariamente previsto. Infatti ,l'individuazione delle figure professionali è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, pur potendo le Regioni regolare corsi di formazione professionale, a condizione che non si crei una nuova figura professionale. Con specifico riguardo all'attività di tassidermia e imbalsamazione, le disposizioni censurate non contrastano col parametro invocato, in quanto non hanno istituito una nuova figura professionale, ma hanno semplicemente cambiato i presupposti per l'esercizio dell'attività, nell'esercizio della potestà residuale delle Regioni in materia di formazione professionale. - Sulla riserva dell'individuazione delle figure professionali allo Stato e sulla potestà delle Regioni in materia di formazione professionale, vedi le citate sentenze nn. 98/2013, 108/2012 e 271/2009.

Massima n. 37614

È costituzionalmente illegittimo l'art. 17 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 - impugnato in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, Cost., agli artt. 6 e 22 del d.lgs. n. 176 del 2011 e alla direttiva CE 18 giugno 2009, n. 54 - che prevede che l'avvio dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente sia assoggettato a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Infatti, la disposizione censurata contrasta con gli artt. 6 e 22 del d.lgs. n. 176 del 2011 di recepimento della direttiva suddetta, i quali fissano, quale principio fondamentale della materia della salute, il requisito della previa autorizzazione, ai fini dell'utilizzazione delle acque minerali e dell'immissione in commercio delle acque di sorgente. - Sulla cessazione della materia del contendere per l'intervento di ius superveniens , vedi le citate sentenze nn. 17/2013, 18/2013, 300/2012 e 193/2012. - Sulla qualificazione come disciplina di principio della materia delle disposizioni della legge di recepimento della direttiva 2009/54/CE, vedi la citata sentenza n. 244/2012.

Massima n. 37615

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 - impugnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - che detta una disciplina delle attività energetiche, sottoponendo taluni interventi a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Infatti, le argomentazioni del ricorrente sono formulate in termini confusi e non raggiungono quella soglia minima di chiarezza e completezza cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale. - Sul contenuto e le caratteristiche che deve avere il ricorso in via principale, vedi le citate sentenze nn. 312/2013, 41/2013, 114/2011, 139/2006 e 450/2005, e la citata ordinanza n. 123/2012. Atti oggetto del giudizio.

Massima n. 37616

È costituzionalmente illegittimo l'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 - impugnato in riferimento al'art. 117, terzo comma, Cost., e all'art. 7, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 28 del 2011 - nella parte in cui modifica l'art. 17, comma 2, lett. a) e b) , della legge della Regione Toscana n. 39 del 2005, prevedendo che l'installazione di pannelli solari con certe caratteristiche non necessita di titolo abilitativo, purché sia realizzata in conformità al Piano ambientale ed energetico regionale (PAER). Infatti, la Regione, nell'estendere il regime semplificato della mera comunicazione ad interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa statale, ha violato il principio fondamentale nella materia dell'energia costituito dalla disciplina del regime dei titoli abilitativi dettata dall'art. 7 del d.lgs. n. 28 del 2011. - Sulla riconducibilità del d.lgs. n. 28 del 2011 alla competenza statale in materia di energia, vedi la citata sentenza n. 272/2012. - Sulla finalizzazione della disciplina statale che prevede l'autorizzazione unica a consentire il vaglio dei molteplici interessi coinvolti, e sull'incostituzionalità di disposizioni regionali che o assoggettavano a DIA o deregolamentavano interventi che avrebbero dovuto essere assoggettati ad autorizzazione unica, vedi la citata sentenza n. 313/2010.

Massima n. 37617

È costituzionalmente illegittimo l'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69,- impugnato in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., all'art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 28 del 2011, e al decreto ministeriale 10 settembre 2010 - nella parte in cui modifica l'art.17, co.2, lett.f), della l.reg. n.39 del 2005, prevedendo che l'installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa fino a 0,5 megawatt termici non necessita di titolo abilitativo, laddove realizzata secondo le condizioni del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER). Infatti, a causa del contrasto con la normativa statale di settore, come integrata dalle "Linee Guida" per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili - le quali costituiscono, in un ambito esclusivamente tecnico, il completamento del principio contenuto nella disposizione legislativa - la Regione ha violato la competenza legislativa statale nella materia dell'energia. In particolare, mentre la normativa statale stabilisce che gli impianti alimentati da biomassa che hanno una capacità di generazione massima fino a 3.000 kWt sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata (PAS), la disposizione regionale assoggetta gli impianti con capacità di produzione fino a 500 kWt ad un regime diverso rispetto a quello previsto dalle disposizioni statali, richiedendo la semplice comunicazione. - Sul completamento del principio contenuto nella disposizione legislativa da parte di Linee guida nazionali vedi le citate sentenze nn. 62/2013, 275/2011, 344/2010 e 168/2010.

Massima n. 37618

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69, - impugnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., all'art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 28 del 2011, al decreto ministeriale 10/09/2010, paragrafo 12.5, lett. a) - nella parte in cui modifica l'art. 17, comma 3, lett. a) , della legge della Regione Toscana n. 39 del 2005, prevedendo che l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore ad 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro non necessita di titolo abilitativo. Infatti, la disposizione regionale è conforme a quanto statuito dal paragrafo 12. 5, lett. a) , delle Linee guida, e appare rispettosa di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 115 del 2008, che prevedono per gli impianti interessati il regime della comunicazione; non risulta violata, peraltro, la previsione del secondo periodo dell'art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 28 del 2011, la quale - ai fini dell'applicazione del regime della comunicazione - pone un limite di potenza dell'impianto di 50 KW per i soli interventi diversi e ulteriori rispetto a quelli già contemplati dalle Linee guida.

Massima n. 37619

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 - impugnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., e agli artt. 6, comma 11, e 7, commi 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 28 del 2011 - nella parte in cui modifica l'art. 17, comma 5, lett. a) , b) e c) della legge regionale n. 39 del 2005, prevedendo che l'installazione degli impianti di produzione energetica realizzati in edifici esistenti ed aventi congiuntamente le caratteristiche indicate dalla norma censurata non necessita di titolo abilitativo. Infatti, dall'esame complessivo delle Linee guida e delle disposizioni rilevanti del d.P.R n. 380 del 2001, risulta che la disciplina regionale dettata per gli impianti di produzione di energia elettrica ( ex art. 17, comma 5, lett. a) e b) della legge regionale n. 39 del 2005) è conforme alla normativa statale, essendo il regime previsto della comunicazione del tutto analogo a quello di cui all'art. 6 del menzionato d.P.R.; né può considerarsi violato l'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, che prevede il limite di potenza di 50 KW, poiché concerne interventi ulteriori e diversi rispetto a quelli in oggetto. Per quanto riguarda gli impianti di produzione di calore ( ex art. 17, comma 5, lett. a) e c) della legge regionale n. 39 del 2005), risulta che la disciplina impugnata sia conforme al combinato disposto dell'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 28 del 2011, e dell'art. 6, comma 2, lett. a) , e comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001, mentre il richiamo all'art. 7, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 28 del 2011 è inconferente, in quanto disciplina interventi diversi (impianti solari termici aderenti e integrati nei tetti di edifici esistenti, ovvero posti su tali edifici). Inoltre, la tipologia di comunicazione risulta specificata, dato che l'art. 80, commi 2, lett. a) , e 5, della legge regionale n. 1 del 2005 prevede il medesimo regime di cui all'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001.

Massima n. 37620

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69, - impugnati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., e all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011 - nella parte in cui modifica l'art. 17, comma 11, della legge regionale n. 39 del 2005, assoggettando a regime di libera attività le manutenzioni e le modifiche di impianti esistenti. Infatti, il contrasto con l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011, che assoggetta in via transitoria alla procedura semplificata le sole modifiche non sostanziali per i soli impianti esistenti, non sussiste, in quanto la norma regionale, che nulla prevede con riguardo alle modifiche sostanziali, deve essere interpretata nel senso che sottopone al regime semplificato unicamente le modifiche non sostanziali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 (Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 della legge reg. Toscana n. 69 del 2012 nella parte in cui modifica l'art. 17, comma 2, lettere a), b) ed f), della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge reg. Toscana n. 69 del 2012, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge reg. Toscana n. 69 del 2012, promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge reg. Toscana n. 69 del 2012, nella parte in cui modifica l'art. 17, commi 3, lettera a), 5, lettere a), b) e c), e 11, della legge reg. Toscana n. 39 del 2005, promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze