Corte costituzionale
Sentenza n. 107/2014
Corte cost., sent. 18 aprile 2014, n. 107
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 107/2014
- Data di deposito
- 18 aprile 2014
- Data di decisione
- 14 aprile 2014
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:107
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, legge della Regione Veneto n. 6 del 23 aprile 2013
- art. 2, comma 2, legge della Regione Veneto n. 6 del 23 aprile 2013
- art. 2, comma 3, legge della Regione Veneto n. 6 del 23 aprile 2013
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 19, comma 2, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 11, comma 3, lett. a), legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 21, comma 1, lett. b), legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 22, comma 6, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
Massime
Massima n. 37901
Non è fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 23 aprile 2013, n. 6, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento all'art. 117, secondo comma, lett . s ), Cost., nella parte in cui - nel prevedere l'impiego di metodi ecologici per il contenimento della fauna selvatica e, ove accertata la loro inefficacia, l'eventuale ricorso a piani di abbattimento - contrasterebbe con l'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, che per detto accertamento prevede l'intervento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Poiché nella Regione Veneto è tuttora in vigore l'art. 17, comma 2, della legge regionale n. 50 del 1993, il quale specifica che la Provincia può autorizzare i piani di abbattimento solo se l'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha prima verificato l'inefficacia dei metodi ecologici, è chiaro che l'art. 2, comma 1, impugnato, regola la fattispecie unitamente all'art. 17, comma 2, della legge regionale n. 50 del 1993, e dunque, quanto ai poteri dell'ISPRA, in termini del tutto analoghi a quelli del citato art. 19, comma 2. - Per l'affermazione che le competenze attribuite all'ISPRA dall'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, esprimono standard minimi ed uniformi di protezione ambientale, propri della sfera legislativa esclusiva dello Stato, v. la citata sentenza n. 278/2012.
Massima n. 37902
Non è fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Veneto 23 aprile 2013, n. 6, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., nella parte in cui - nel prevedere l'attribuzione al Presidente della Giunta regionale il potere sostitutivo in caso di inerzia degli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica - avrebbe ampliato le ipotesi di piani di abbattimento nelle aree naturali protette nazionali e regionali, in contrasto con i divieti espressi dall'art. 21, comma 1, lett. b ), della legge n. 157 del 1992, e dagli artt. 11, comma 3, lett. a ), e 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991, che per tali zone disciplinano una procedura speciale per l'abbattimento selettivo. Il rimettente, infatti, erroneamente ritiene che la norma impugnata estenda, per mezzo del potere sostitutivo, i casi in cui la legislazione permette la caccia al fine di controllare la fauna selvatica. È invece evidente che la sostituzione dell'ente inadempiente potrà venire disposta al solo fine di esercitare una funzione che a quest'ultimo è già attribuita dalla legge e nel rispetto delle prescrizioni da questa stabilite. Inoltre, dal tenore della disposizione impugnata si rileva che il potere sostitutivo ivi previsto ha espressamente per oggetto gli atti relativi all'attuazione della legge regionale n. 6 del 2013, ovvero un insieme di funzioni imputabili al sistema regionale in ragione dello stesso art. 19, comma 2, della citata legge n. 157, e non certo esercitabile in ambiti riservati alla competenza statale. - Per l'affermazione che il potere sostitutivo previsto nella disposizione regionale non possa venire esercitato rispetto ad ambiti riservati alla competenza dello Stato, v. la citata sentenza n. 67/2013.
Massima n. 37903
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 2, comma 3, della legge della Regione Veneto 23 aprile 2013, n. 6, nella parte in cui individua le persone idonee ad eseguire gli interventi di contenimento della fauna selvatica, aggiungendo all'elenco contenuto nell'art. 17 della legge regionale n. 50 del 1993 anche i cacciatori residenti nei relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, abilitati ai sensi dell'art. 15 della stessa legge regionale. In particolare, tale previsione contrasta con l'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, a norma del quale i piani di abbattimento devono essere attuati esclusivamente dalle guardie venatorie provinciali, dai proprietari e conduttori dei fondi e dalle guardie forestali e comunali. L'identificazione delle persone abilitate all'attività in questione compete, infatti, esclusivamente alla legge dello Stato e, al riguardo, il citato art. 19, comma 2, contiene un elenco tassativo. - Per l'affermazione della esclusiva competenza statale in tema di identificazione delle persone abilitate all'attività in questione e della tassatività dell'elenco contenuto nell'art. 19 della legge n. 157 del 1992, v. le citate decisioni: sentenza n. 392/2005; ordinanza n. 44/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Veneto 23 aprile 2013, n. 6 (Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio della attività venatoria), limitatamente alle parole «e i cacciatori residenti nei relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini e abilitati ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50»;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto n. 6 del 2013, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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