Corte costituzionale
Ordinanza n. 95/2014
Corte cost., ord. 15 aprile 2014, n. 95
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 95/2014
- Data di deposito
- 15 aprile 2014
- Data di decisione
- 9 aprile 2014
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:95
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 2, ultima parte, legge n. 142 del 3 aprile 2001
- art. 2533, comma 3, codice civile
Parametri
Massime
Massima n. 37872
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 5, comma 2, ultima parte, della legge 3 aprile 2001, n. 142 e 2533, terzo comma, cod. civ., censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede, in caso di licenziamento del socio lavoratore, che si applicano le disposizioni di cui agli artt. 409 e ss. cod. proc. civ., ma stabilisce che restano di competenza del giudice civile ordinario le controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto associativo e che contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Infatti, la questione pone a suo oggetto una disposizione inapplicabile ratione temporis al caso da decidere, risalendo il licenziamento impugnato nel giudizio a quo al 2011, mentre il denunciato art. 5, comma 2, ultima parte, non è più in vigore dal 2003, cioè da quando è stato sostituito dall'art. 9 della legge n. 30 del 2003. - Per l'inammissibilità di censure analoghe, sebbene rivolte all'art. 9 della legge n. 30 del 2003 che ha sostituito l'impugnato art. 5, comma 2, ultima parte, della legge n. 142 del 2001, v. la citata ordinanza n. 460/2006, ove è ribadita la discrezionalità spettante al legislatore nella materia processuale, con il solo limite della manifesta irragionevolezza e arbitrarietà.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, ultima parte, della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore) e dell'art. 2533, terzo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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