Corte costituzionale
Ordinanza n. 286/2014
Corte cost., ord. 17 dicembre 2014, n. 286
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 286/2014
- Data di deposito
- 17 dicembre 2014
- Data di decisione
- 3 dicembre 2014
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:286
Parametri
Massime
Massima n. 38212
È ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Giudice monocratico del Tribunale ordinario di Prato, sezione unica civile, in ordine alla deliberazione della Camera dei deputati del 28 novembre 2012, con la quale è stato affermato che le dichiarazioni - in relazione alle quali pende procedimento civile per risarcimento dei danni - rese alla stampa da un deputato nei confronti di aziende del Sistema Integrato Ospedali Regionali della Toscana concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. Infatti, nella fattispecie esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte costituzionale, sussistendone tanto il requisito soggettivo quanto quello oggettivo. Sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del ricorrente a promuovere conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli; parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione della Camera dei deputati ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost. Quanto al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera dei deputati di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dai propri membri. - V., citate, le ordinanze nn. 161/2014, 150/2014 e 53/2014.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Giudice monocratico del Tribunale ordinario di Prato, sezione unica civile, nei confronti della Camera dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dispone:
a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al predetto giudice, che ha proposto il conflitto di attribuzione;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2014.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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