Corte costituzionale
Ordinanza n. 284/2014
Corte cost., ord. 17 dicembre 2014, n. 284
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 284/2014
- Data di deposito
- 17 dicembre 2014
- Data di decisione
- 3 dicembre 2014
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:284
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 4, lett. c), decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012
- legge n. 27 del 24 marzo 2012
Parametri
- art. 9, n. 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
- art. 117, comma 4, Costituzione
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1017 del 31 luglio 1978
Massime
Massima n. 38210
È rinviata a nuovo ruolo la causa relativa alla questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 117, quarto comma, Cost., 9, numero 3) e 16 dello statuto trentino, al d.P.R n. 1017 del 1978, all'art. 15 del d.P.R. n. 526 del 1987, e 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 - dell'art. 17, comma 4, lett. c ), del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27) - che prevede il divieto per i Comuni di rilasciare ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili. A seguito della sentenza n. 183 del 2012, la Provincia autonoma di Trento ha rinunciato al ricorso, relativamente alla norma censurata, e ha chiesto il rinvio della trattazione del ricorso per verificare se la rinuncia verrà accettata da controparte; la difesa erariale ha aderito alla richiesta di rinvio. - Per la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi 3 e 4, del d.l. n. 98 del 2011, v. la citata sentenza n. 183/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separata pronuncia la decisione delle questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'art. 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27;
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2014.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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