Corte costituzionale

Ordinanza n. 280/2014

Corte cost., ord. 12 dicembre 2014, n. 280

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
280/2014
Data di deposito
12 dicembre 2014
Data di decisione
1° dicembre 2014
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sergio Mattarella
Presidente
NAPOLITANO
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:280

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2-bis, comma 3, legge n. 89 del 24 marzo 2001

Parametri

Massime

Massima n. 38206

È manifestamente infondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), dell'art. 2- bis , comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui, col disporre che la misura dell'indennizzo liquidabile a titolo di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo «non può in ogni caso essere superiore [...] al valore del diritto accertato dal giudice» (se inferiore al valore della causa), comporterebbe «l'impossibilità di liquidare in alcuna misura un'equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente». La disposizione censurata deve essere intesa nel senso che essa si riferisce ai soli casi in cui il giudice accerta l'esistenza del diritto fatto valere in giudizio dall'attore, il cui valore accertato costituisce un dato oggettivo, che non muta in ragione della posizione che la parte che chiede l'indennizzo aveva nel processo presupposto. Non risulta, pertanto, esclusa la possibilità di liquidare un indennizzo a titolo di equa riparazione della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, in favore di chi, attore o convenuto, sia risultato, nello stesso, soccombente. - In termini analoghi, v. le citate ordinanze nn. 240/2014, 204/2014 e 124/2014.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione civile, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 dicembre 2014.

F.to:

Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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