Corte costituzionale

Ordinanza n. 271/2014

Corte cost., ord. 3 dicembre 2014, n. 271

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
271/2014
Data di deposito
3 dicembre 2014
Data di decisione
18 novembre 2014
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
NAPOLITANO
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:271

Parametri

Massime

Massima n. 38196

È ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dalla Corte d'appello di Palermo, nel corso di un giudizio civile per il risarcimento danni, in ordine alla deliberazione del Senato della Repubblica del 29 gennaio 2009 (doc. IV- quater , n. 5), con la quale è stato affermato che le dichiarazioni rese da un soggetto, senatore all'epoca dei fatti, nei confronti del Commissario straordinario dell'Ente Autonomo Fiera del Mediterraneo concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, come tali insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. Infatti, nella fattispecie esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte costituzionale, sussistendone tanto il requisito soggettivo quanto quello oggettivo. Con riguardo al requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione della Corte d'appello di Palermo a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartiene; parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione del Senato della Repubblica ad essere parte del conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost. Per quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante al Senato della Repubblica di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. - Sulla idoneità ad instaurare un giudizio per conflitto di attribuzione di un atto introduttivo avente la forma dell'ordinanza, v., tra le ultime, le citate ordinanze nn. 161/2014 e 151/2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, proposto dalla Corte d'appello di Palermo nei confronti del Senato della Repubblica;

2) dispone:

a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al predetto giudice, che ha proposto il conflitto di attribuzione;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2014.

F.to:

Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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