Corte costituzionale

Ordinanza n. 223/2014

Corte cost., ord. 18 luglio 2014, n. 223

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
223/2014
Data di deposito
18 luglio 2014
Data di decisione
9 luglio 2014
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
CASSESE
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:223

Norme oggetto del giudizio

  • art. 55, comma 1, lett. a), n. 2, decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012
  • legge n. 134 del 7 agosto 2012
  • art. 2, comma 2, quinquies, lett. d), legge n. 89 del 24 marzo 2001

Parametri

  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • art. 6, comma 1, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
  • art. 35, comma 3, lett. b), convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)

Massime

Massima n. 38115

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 35, paragrafo 3, lett. b ), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - dell'art. 2, comma 2- quinquies , lett. d ), della legge n. 89 del 2001 nella parte in cui esclude l'indennizzo per la violazione del termine ragionevole del processo nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione solo se questa sia «connessa a condotte dilatorie della parte». La normativa censurata, pur accordando all'interesse alla ragionevole durata del processo un livello di tutela superiore a quello riconosciuto dalla Convenzione non comporta alcuna lesione del parametro evocato poiché i livelli minimi di tutela dei diritti fondamentali prefigurati dalla CEDU, nell'interpretazione offertane dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, costituiscono, ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost., un limite inderogabile per il legislatore italiano solo "verso il basso", ma non "verso l'alto". - Sull'esclusione dell'indennizzo per la violazione del termine ragionevole del processo nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, e ciò anche in assenza di condotte dilatorie della parte, v. la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 6 marzo 2012, Gagliano Giorgi contro Italia. - Sul principio della massima espansione delle tutele e della conseguente prevalenza della fonte che conferisce la protezione più intensa, v. la sentenza n. 317/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-quinquies, lettera d), della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile) - comma aggiunto dall'art. 55, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 35, paragrafo 3, lettera b), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalla Corte d'appello di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014.

F.to:

Sabino CASSESE, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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