Corte costituzionale
Ordinanza n. 206/2014
Corte cost., ord. 16 luglio 2014, n. 206
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 206/2014
- Data di deposito
- 16 luglio 2014
- Data di decisione
- 9 luglio 2014
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- CASSESE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:206
Norme oggetto del giudizio
- art. 4-bis, decreto-legge n. 272 del 30 dicembre 2005
- art. 4, vicies-ter, decreto-legge n. 272 del 30 dicembre 2005
- legge n. 49 del 21 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 38086
Sono manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4- bis e 4- vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49), impugnati, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., nella parte in cui riformano il trattamento sanzionatorio di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). In particolare, con la sentenza n. 32 del 2014, è già stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle suddette norme, che sono state, quindi, rimosse dall'ordinamento con efficacia ex tunc . - In tema di manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuta carenza di oggetto, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 321/2013, 117/2013, 315/2012 e 182/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, sollevate, in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Milano, undicesima sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014.
F.to:
Sabino CASSESE, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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