Corte costituzionale
Ordinanza n. 204/2014
Corte cost., ord. 16 luglio 2014, n. 204
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 204/2014
- Data di deposito
- 16 luglio 2014
- Data di decisione
- 9 luglio 2014
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sergio Mattarella
- Presidente
- CASSESE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:204
Norme oggetto del giudizio
- art. 2-bis, comma 3, legge n. 89 del 24 marzo 2001
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, paragrafo 1, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 38084
È manifestamente infondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - dell'art. 2- bis , comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui - col disporre che la misura dell'indennizzo liquidabile a titolo di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo «non può in ogni caso essere superiore [...] al valore del diritto accertato dal giudice» (se inferiore al valore della causa) - comporterebbe «l'impossibilità di liquidare in alcuna misura un'equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente». La disposizione censurata deve essere intesa nel senso che essa si riferisce ai soli casi in cui il giudice accerta l'esistenza del diritto fatto valere in giudizio dall'attore, il cui valore accertato costituisce un dato oggettivo, che non muta in ragione della posizione che la parte che chiede l'indennizzo aveva nel processo presupposto. Non risulta, pertanto, esclusa la possibilità di liquidare un indennizzo a titolo di equa riparazione della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, in favore di chi, attore o convenuto, sia risultato, nello stesso, soccombente. - In termini analoghi, v. ordinanza n. 124/2014.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione civile, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014.
F.to:
Sabino CASSESE, Presidente
Sergio MATTARELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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