Corte costituzionale

Ordinanza n. 16/2014

Corte cost., ord. 30 gennaio 2014, n. 16

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
16/2014
Data di deposito
30 gennaio 2014
Data di decisione
28 gennaio 2014
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:16

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 37612

È manifestamente inammissibile, per omessa descrizione della fattispecie e genericità della prospettazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., «nella parte in cui non prevede che il termine triennale di prescrizione non possa trovare applicazione con riferimento anche agli altri reati attribuiti alla competenza del Giudice di pace puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria». Il rimettente ha omesso di indicare i capi di imputazione, essendosi limitato ad enunciare le norme incriminatrici poste ad oggetto della contestazione, senza riferire neppure la data di commissione dei reati e non ha fornito informazioni circa il corso della prescrizione e l'esistenza di eventuali cause di interruzione o sospensione, impedendo in tal modo alla Corte di svolgere il controllo sulla rilevanza della questione. Manca, infine, nell'ordinanza una esposizione sufficientemente chiara delle ragioni del ritenuto contrasto tra la norma censurata e il parametro evocato. - Nel senso della inammissibilità di questioni caratterizzate da genericità della prospettazione, omessa indicazione del contenuto dei parametri di riferimento e carente motivazione in ordine alle ragioni per cui le disposizioni censurate ne comporterebbero la violazione, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenze n. 326/2008, n. 168/2008 e n. 38/2007; ordinanze n. 48/2012 e n. 175/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione distaccata di Empoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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