Corte costituzionale

Ordinanza n. 124/2014

Corte cost., ord. 9 maggio 2014, n. 124

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
124/2014
Data di deposito
9 maggio 2014
Data di decisione
5 maggio 2014
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sergio Mattarella
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:124

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2-bis, comma 3, legge n. 89 del 24 marzo 2001

Parametri

Massime

Massima n. 37924

È manifestamente infondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - dell'art. 2- bis , comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 nella parte in cui dispone che la misura dell'indennizzo liquidabile a titolo di equa riparazione della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo «non può in ogni caso essere superiore [...] al valore del diritto accertato dal giudice». La disposizione censurata, infatti, deve essere intesa nel senso che essa si riferisce ai soli casi in cui il giudice del giudizio presupposto accerti l'esistenza del diritto fatto valere in giudizio e non anche, come invece ritenuto dai giudici a quibus , al caso dell'accertamento dell'inesistenza di tale diritto ? e, quindi, della soccombenza dell'attore. Tale conclusione, da un lato è in linea con un'interpretazione sistematica dell'intera legge che disciplina i casi di esclusione del diritto all'indennizzo in un apposito articolo (art. 2 comma 2- quinquies ) e non vi include l'ipotesi in esame; dall'altro - anche in ossequio al canone che impone di attribuire alla legge, nei limiti in cui ciò sia permesso dal suo testo, un significato conforme alla CEDU - è coerente con l'interpretazione che la Corte europea dei diritti dell'uomo fornisce dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione nel senso della spettanza dell'equa soddisfazione per la lesione del diritto alla durata ragionevole del processo a tutte le parti di esso e, in particolare, anche alla parte che sia risultata soccombente. - Sulla possibilità di riconoscere ad alcuni atti introduttivi del giudizio la sostanziale natura di ordinanza, anche se assunti con la forma del decreto, vedi la citata sentenza n. 256/2010. - Sull'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'art. 6, paragrafo 1, della CEDU nel senso della spettanza dell'equa soddisfazione per la lesione del diritto alla durata ragionevole del processo a tutte le parti di esso e, in particolare, anche alla parte che sia risultata soccombente, vedi, ex aliis , sentenza 19 febbraio 1998, Paulsen-Medalen e Svensson contro Svezia, 149/1996/770/967.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione civile, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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