Corte costituzionale
Ordinanza n. 122/2014
Corte cost., ord. 9 maggio 2014, n. 122
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 122/2014
- Data di deposito
- 9 maggio 2014
- Data di decisione
- 5 maggio 2014
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:122
Norme oggetto del giudizio
- art. 133, comma 1, lett. l), decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
- art. 134, comma 1, lett. c), decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
- art. 135, comma 1, lett. c), decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
- Allegato 4, art . 4, comma 1, n. 19), decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 44, legge n. 69 del 18 giugno 2009
Massime
Massima n. 37922
E' manifestamente inammissibile, in quanto divenuta priva di oggetto, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 133, comma 1, lett. l ), 134, comma 1, lett. c ), e 135, comma 1, lett. c ), nonché dell'art. 4, comma 1, n. 19), dell'Allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010 "recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo", impugnati, per violazione dell'art. 76 Cost., in riferimento all'art. 44 della legge n. 69 del 2009, nella parte in cui hanno trasferito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a provvedimenti sanzionatori di natura pecuniaria adottati dalla Banca d'Italia. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione è intervenuta la sentenza n. 94 del 2014 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua delle norme oggetto di censura. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua degli artt. 133, comma 1, lett. l ), 134, comma 1, lett. c ), e 135, comma 1, lett. c ), nonché dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010, v. la citata sentenza n. 94/2014.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera c), nonché dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata, per violazione dell'art. 76 Cost., in riferimento all'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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