Corte costituzionale

Ordinanza n. 122/2014

Corte cost., ord. 9 maggio 2014, n. 122

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
122/2014
Data di deposito
9 maggio 2014
Data di decisione
5 maggio 2014
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:122

Norme oggetto del giudizio

  • art. 133, comma 1, lett. l), decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
  • art. 134, comma 1, lett. c), decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
  • art. 135, comma 1, lett. c), decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
  • Allegato 4, art . 4, comma 1, n. 19), decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010

Parametri

Massime

Massima n. 37922

E' manifestamente inammissibile, in quanto divenuta priva di oggetto, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 133, comma 1, lett. l ), 134, comma 1, lett. c ), e 135, comma 1, lett. c ), nonché dell'art. 4, comma 1, n. 19), dell'Allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010 "recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo", impugnati, per violazione dell'art. 76 Cost., in riferimento all'art. 44 della legge n. 69 del 2009, nella parte in cui hanno trasferito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a provvedimenti sanzionatori di natura pecuniaria adottati dalla Banca d'Italia. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione è intervenuta la sentenza n. 94 del 2014 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua delle norme oggetto di censura. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua degli artt. 133, comma 1, lett. l ), 134, comma 1, lett. c ), e 135, comma 1, lett. c ), nonché dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010, v. la citata sentenza n. 94/2014.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera c), nonché dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata, per violazione dell'art. 76 Cost., in riferimento all'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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