Corte costituzionale
Sentenza n. 94/2013
Corte cost., sent. 22 maggio 2013, n. 94
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 94/2013
- Data di deposito
- 22 maggio 2013
- Data di decisione
- 20 maggio 2013
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:94
Norme oggetto del giudizio
- art. 40, comma 3, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
Parametri
Massime
Massima n. 37078
Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, co. 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dal TAR del Lazio, il quale dubita della legittimità costituzionale di questa norma nella parte in cui, stabilendo il principio di esclusività dell'oggetto sociale della SOA (Società organismo attestazione), avrebbe il duplice corollario di vietare ad un medesimo soggetto di svolgere contemporaneamente attività di organismo di certificazione e di SOA e di vietare ad un organismo di certificazione di avere partecipazioni azionarie in una SOA. La libertà di iniziativa economica privata infatti, come gode della tutela accordata dall'art. 41 Cost. alle imprese singolarmente considerate, così soggiace, quindi, ai limiti che lo stesso parametro costituzionale consente di stabilire a salvaguardia di valori di rilievo costituzionale, ivi compreso quello di un assetto competitivo dei mercati a tutela delle stesse imprese e dei consumatori. L'art. 41 Cost., dunque, è un parametro che garantisce non solo la libertà di iniziativa economica, ma anche l'assetto concorrenziale del mercato di volta in volta preso in considerazione; ed è, altresì, questo che il divieto di partecipazione in esame concorre soprattutto a tutelare. Qualora, infatti, fosse permesso, è palese che il possesso da parte di un organismo di certificazione di partecipazioni sociali in una SOA può favorire la concentrazione delle due distinte verifiche in capo a soggetti sostanzialmente unitari (nella specie, poi, la partecipazione è praticamente totalitaria), anche senza ipotizzare condotte in concreto necessariamente scorrette, ma con pregiudizio per l'assetto concorrenziale del mercato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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