Corte costituzionale

Sentenza n. 90/2013

Corte cost., sent. 22 maggio 2013, n. 90

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
90/2013
Data di deposito
22 maggio 2013
Data di decisione
20 maggio 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:90

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 1, legge della Regione Toscana n. 20 del 10 giugno 2002
  • art. 7, comma 2, legge della Regione Toscana n. 20 del 10 giugno 2002
  • art. 7, comma 3, legge della Regione Toscana n. 20 del 10 giugno 2002
  • art. 7, comma 4, legge della Regione Toscana n. 20 del 10 giugno 2002
  • art. 7, comma 5, legge della Regione Toscana n. 20 del 10 giugno 2002
  • art. 7, comma 6, bis, legge della Regione Toscana n. 20 del 10 giugno 2002
  • art. 7, comma 6, nel testo vigente prima della sua sostituzione ad opera di, legge della Regione Toscana n. 20 del 10 giugno 2002
  • art. 65, comma 2, legge della Regione Toscana n. 29 del 18 giugno 2012
  • art. 37, legge della Regione Toscana n. 29 del 18 giugno 2012
  • art. 28, comma 12, nel testo vigente prima dell'abrogazione da parte di, legge della Regione Toscana n. 3 del 12 gennaio 1994

Parametri

Massime

Massima n. 37059

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge regionale n. 20 del 2002 della Regione Toscana, relativo all'approvazione del calendario venatorio con una legge regionale, anziché con un atto amministrativo, in quanto, la giurisprudenza costituzionale ha già avuto modo di stabilire che la pubblicazione del calendario venatorio, e contestualmente del "regolamento" sull'attività venatoria, con l'acquisizione obbligatoria del parere dell'ISPRA, ha la natura tecnica del provvedere; si deve quindi trattare un procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente ne consegue, con divieto di impiegare, invece, la legge-provvedimento. Pertanto, la disciplina regionale lede la competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, con l'assorbimento delle ulteriori censure. - Si vedano i precedenti: sentenze n. 20 del 2012, n. 105 del 2012, n. 116 del 2012, n. 310 del 2012.

Massima n. 37060

Per violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'intero art. 7 della legge regionale n. 20 del 2002 della Regione Toscana, perché il calendario venatorio è stato adottato con legge anziché con regolamento, perciò su di essa non può influire l'abrogazione del comma 5 e la sostituzione del comma 6 di tale articolo. Infatti, il competente tribunale amministrativo è chiamato a giudicare sulla richiesta di annullamento di un atto della Giunta provinciale regolante l'attività della caccia in un periodo ben definito, vale a dire nell'annata 2010-2011, in cui erano in vigore le norme impugnate, sicché è evidente che la rilevanza della questione relativa a tali norme non è venuta meno. - Si veda ex plurimis , sentenza n. 177 del 2012.

Massima n. 37061

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme della Regione Toscana, che consentono l'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende agrituristico venatorie senza il possesso dell'apposito tesserino, in quanto la disposizione statale che ne prevede il possesso obbligatorio deve essere considerata un elemento costitutivo di una soglia uniforme di protezione da osservare su tutto il territorio nazionale, concorrendo alla definizione del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, con la conseguenza che la disciplina regionale di esonero dal possesso del tesserino nelle aziende agrituristico venatorie viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente. - Sulla problematica del possesso del tesserino, si vedano le sentenze n. 148 del 1979 e n. 278 del 2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6-bis, della legge della Regione Toscana 10 giugno 2002, n. 20, recante «Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")»;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 6, della legge della Regione Toscana 10 giugno 2002, n. 20, nel testo vigente prima della sua sostituzione ad opera dell'art. 65, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 giugno 2012, n. 29 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 12, della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), nel testo vigente prima della sua abrogazione da parte dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 18 giugno 2012, n. 29.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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