Corte costituzionale

Sentenza n. 82/2013

Corte cost., sent. 9 maggio 2013, n. 82

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
82/2013
Data di deposito
9 maggio 2013
Data di decisione
6 maggio 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:82

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, comma 1, secondo periodo, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • legge n. 133 del 6 agosto 2008
  • art. 20, comma 1, secondo periodo, nel testo originario, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 18, comma 16, lettera b), decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
  • legge n. 111 del 15 luglio 2011

Parametri

Massime

Massima n. 37041

Per costante giurisprudenza di questa Corte, possono partecipare al giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (da ultimo, sentenza n. 150 del 2012). Ne consegue che va dichiarato inammissibile l'intervento di un soggetto che non è parte nel giudizio a quo e che è titolare di un interesse privo di correlazione con le specifiche e peculiari posizioni soggettive dedotte in tale giudizio.

Massima n. 37042

Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario. Come già rilevato da questa Corte (sentenza n. 48 del 2010), l'art. 20 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha introdotto una nuova disciplina del contributo previdenziale relativo all'assicurazione contro le malattie. La norma ha, da un lato (innovando rispetto al diritto vivente) dichiarato non dovuti i contributi di malattia da parte dei datori di lavoro che corrispondono ai propri dipendenti il trattamento di malattia e, dall'altro, ha mantenuto fermi i pagamenti (a questo punto, indebiti) eventualmente già eseguiti a tale titolo da quei datori di lavoro. Nella suindicata sentenza, questa Corte, in conformità con la sua precedente giurisprudenza (sentenza n. 292 del 1997), ha escluso che l'irripetibilità di quanto versato prima dell'entrata in vigore del nuovo, più favorevole, regime dell'obbligazione contributiva determinasse, di per sé, l'illegittimità dell'efficacia retroattiva di tale nuovo regime, ma contemporaneamente ha fatto salva qualsiasi valutazione sulla legittimità dell'esclusione della restituzione delle somme già versate a titolo di contributi di malattia, prevista nella parte della norma non censurata in quella sede e, invece, oggetto della presente questione. Orbene, secondo quanto già affermato da questa Corte (sentenze n. 227 del 2009, n. 330 del 2007, n. 320 del 2005, n. 416 del 2000), tale ultima disposizione è da considerare illegittima, per violazione del principio di uguaglianza consacrato nell'art. 3 Cost., perché a fronte della non debenza della prestazione patrimoniale in oggetto, prevede l'irripetibilità di quanto sia stato versato nell'apparente adempimento della (in realtà inesistente) obbligazione.

Massima n. 37043

In seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario deve essere dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, la illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 18, comma 16, lettera b ), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge dall'art. 1 della legge 15 luglio 2011, n. 111. Tale ultima disposizione, emanata dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha, con la lettera a ) del comma 16 cit., inserito nel predetto art. 20 il comma 1- bis , il quale ha reintrodotto, a carico dei datori di lavoro che corrispondono ai propri dipendenti il trattamento economico di malattia, l'obbligo di versare la contribuzione di finanziamento dell'indennità di malattia a decorrere dal 1° maggio 2011 e, con la lettera b ) del citato art. 18, comma 16, ha modificato il secondo periodo del comma 1 dell'art. 20 (vale a dire proprio la disposizione impugnata) stabilendo che restano acquisite alla gestione dell'INPS le contribuzioni versate per i periodi anteriori (non più al 1° gennaio 2009, bensì) al 1° maggio 2011. Per effetto di questo intervento, quindi, ferma restando la norma di interpretazione autentica che escludeva l'obbligo per i datori di lavoro di versare i contributi se avessero provveduto a pagare il trattamento economico di malattia, tale obbligo è stato reintrodotto a partire dal 1° maggio 2011 e, contestualmente, è stato esteso (fino al 30 aprile 2011) il periodo in cui i contributi già versati (indebitamente, perché per il periodo precedente al maggio 2011 continua a valere la norma di interpretazione autentica che esclude l'obbligo di contribuzione) restano definitivamente acquisiti alle casse dell'INPS. Pertanto, tale norma, spostando dal 31 dicembre 2008 al 30 aprile 2011 il termine finale del periodo di tempo al quale si riferiscono i contributi i cui versamenti (seppur non dovuti) restano comunque acquisiti all'INPS, si pone in un rapporto di inscindibile connessione con quella dichiarata costituzionalmente illegittima e allo stesso modo si pone in contrasto con il principio di uguaglianza consacrato nell'art. 3 Cost., perché a fronte della non debenza della prestazione patrimoniale in oggetto, prevede l'irripetibilità di quanto sia stato versato nell'apparente adempimento della (in realtà inesistente) obbligazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario;

dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 18, comma 16, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge dall'art. 1 della legge 15 luglio 2011, n. 111.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 27 febbraio 2013ORDINANZARilevato che nel presente giudizio di legittimità costituzionale è intervenuta la spa Metro Italia Cash and Carry;che tale soggetto non è parte del giudizio a quo;che, per costante giurisprudenza di questa Corte, possono partecipare al giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (da ultimo, sentenza n. 150 del 2012);che la spa Metro Italia Cash and Carry motiva il proprio intervento affermando che, ove l'art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 fosse dichiarato illegittimo, essa sarebbe legittimata a chiedere all'INPS la restituzione dei contributi di malattia versati negli anni dal 1994 al 1998;che, quindi, l'interesse dell'interveniente è privo di correlazione con le specifiche e peculiari posizioni soggettive dedotte nel giudizio principale.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile l'intervento della spa Metro Italia Cash and Carry.F.to: Franco Gallo, Presidente

Testo integrale

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