Corte costituzionale
Sentenza n. 81/2013
Corte cost., sent. 3 maggio 2013, n. 81
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 81/2013
- Data di deposito
- 3 maggio 2013
- Data di decisione
- 24 aprile 2013
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:81
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 4, legge della Regione autonoma Sardegna n. 31 del 13 novembre 1998
- art. 48, comma 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 12 giugno 2006
Parametri
Massime
Massima n. 37039
È manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 97 Cost., avente ad oggetto l'art. 8 della legge della Regione Sardegna n. 31 del 1998 - il quale stabilisce che il criterio di riparto tra le funzioni di indirizzo politico, rimesse agli organi politici, e le funzioni di gestione amministrativa, affidate ai dirigenti può essere derogato soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative - atteso che tale disposizione non trova diretta applicazione nel giudizio principale. - È citata la sentenza n. 257 del 2012.
Massima n. 37040
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 48, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 9 del 2006 - il quale attribuisce alla Giunta regionale la competenza a deliberare in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), sulla base dell'attività istruttoria svolta dai dirigenti regionali - censurato in riferimento all'art. 97 Cost. per violazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione amministrativa. Poiché spetta al legislatore individuare l'esatta linea di demarcazione tra gli atti da ricondurre alle funzioni dell'organo politico e quelli di competenza della dirigenza amministrativa con l'unico limite di non compiere scelte che ledano l'imparzialità della pubblica amministrazione, nel caso di specie, la scelta operata dal legislatore regionale di assegnare alla Giunta il potere decisionale in ordine alla VIA non appare irragionevole tenuto conto del fatto che comunque tale valutazione deve avvenire sulla base dell'attività istruttoria svolta dai dirigenti, nonché della circostanza che a verifiche di natura tecnica circa la compatibilità ambientale del progetto possono affiancarsi e intrecciarsi complesse valutazioni che coinvolgono una pluralità di interessi che assumono particolare rilievo politico. - Con riferimento alla separazione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestorie quale espressione del principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, v. cit. sentenze n. 304 del 2010; n. 390 e n. 161 del 2008; n. 104 e 103 del 2007; n. 453 del 1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 4, della legge della Regione autonoma Sardegna 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), sollevata, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezione seconda, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 48, comma 3, della legge della Regione Sardegna 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), sollevata, in riferimento all'articolo 97 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezione seconda, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 maggio 2013.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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