Corte costituzionale
Sentenza n. 74/2013
Corte cost., sent. 23 aprile 2013, n. 74
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 74/2013
- Data di deposito
- 23 aprile 2013
- Data di decisione
- 22 aprile 2013
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:74
Parametri
Massime
Massima n. 37023
Non spettava alla Camera dei deputati negare, con deliberazione del 22 settembre 2010, l'autorizzazione, richiesta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, a utilizzare quarantasei intercettazioni telefoniche nei confronti di N. C., membro della Camera dei deputati all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale nel quale il predetto parlamentare risulta imputato. Invero, premesso che ai sensi dell'art. 6, della legge n. 140 del 2003, il criterio alla stregua del quale deve essere valutata la correttezza dell'esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri delle Camere è costituito dalla «necessità» processuale e la valutazione circa la sussistenza di tale necessità spetta all'autorità giudiziaria richiedente, mentre al Parlamento compete di verificare che la richiesta di autorizzazione sia coerente con l'impianto accusatorio, accertando che il giudice abbia indicato gli elementi sui quali la richiesta si fonda e che questa sia motivata in termini non implausibili, nella deliberazione impugnata la motivazione formulata dal GIP a giustificazione della necessità di acquisire le intercettazioni non è stata in alcun modo esaminata e il diniego espresso dalla Camera è fondato su argomenti che hanno solo una remota attinenza con il requisito della necessità e comunque non concernono la plausibilità o sufficienza della motivazione del giudice, essendo volti piuttosto a negare in modo assiomatico rilievo decisivo al valore probatorio delle comunicazioni intercettate. Conseguentemente la delibera della Camera risultando assunta sulla base di valutazioni che trascendono i limiti del sindacato previsto dal'art. 68, terzo comma Cost. e interferiscono con le attribuzioni assegnate in via esclusiva al giudice penale, deve essere annullata - v. cit. sentenza n. 188 del 2010. - Sulla deroga al principio di pari trattamento avanti alla giurisdizione determinata dalle disposizioni sulle immunità, v. cit. sentenze n. 262 del 2009; n. 390 del 2007; n. 24 del 2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara che non spettava alla Camera dei deputati negare, con deliberazione del 22 settembre 2010, l'autorizzazione, richiesta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, a utilizzare quarantasei intercettazioni telefoniche nei confronti di N. C., membro della Camera dei deputati all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 325/2011 (n. 36856/01 RGNR) nel quale il predetto parlamentare risulta imputato;
b) annulla la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati in data 22 settembre 2010.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze