Corte costituzionale
Sentenza n. 67/2013
Corte cost., sent. 12 aprile 2013, n. 67
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 67/2013
- Data di deposito
- 12 aprile 2013
- Data di decisione
- 8 aprile 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- MAZZELLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:67
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 2, lett. e), legge della Regione Veneto n. 17 del 27 aprile 2012
- art. 7, comma 4, legge della Regione Veneto n. 17 del 27 aprile 2012
- art. 7, comma 5, legge della Regione Veneto n. 17 del 27 aprile 2012
- art. 11, comma 1, legge della Regione Veneto n. 17 del 27 aprile 2012
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 154, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 161, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 10, comma 14, lett. e), decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011
- legge n. 106 del 12 luglio 2011
Massime
Massima n. 37012
Sono costituzionalmente illegittimi, in relazione all'articolo 117, secondo comma, lettere e ) ed s ), Cost., gli articoli 4, comma 2, lettera e ), e 7, comma 4, della legge della Regione Veneto 27 aprile 2012, n. 17, i quali attribuendo ai Consigli di bacino la funzione di approvare le tariffe (ed i relativi aggiornamenti) del servizio idrico integrato, si pongono in contrasto con gli artt. 154 e 161 del d.lgs. n. 152 del 2006, che riservano allo Stato la determinazione di tali tariffe, nonché con l'art. 10, comma 14, lettera e ), del d.l. n. 70 del 2011, secondo il quale l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua (ora sostituita dall'Autorità per l'energia elettrica e gas) «approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti», invadendo in tal modo le materie statali della tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza (rimane assorbito l'ulteriore profilo riferito all'impugnato art. 7, comma 4, circa l'articolazione di tale tariffa per fasce territoriali, per tipologia di utenza, per scaglioni di reddito e per fasce progressive di consumo). - Sulla disciplina della determinazione della tariffa del servizio idrico, v. citate sentenze n. 246 del 2009, n. 29 del 2010, n. 335 e n. 51 del 2008.
Massima n. 37013
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 7, comma 5, della legge della Regione Veneto 27 aprile 2012, n. 17, in quanto, attribuendo ai Consigli di bacino il compito di determinare una quota di investimento non inferiore al 3% degli introiti della tariffa per la realizzazione di interventi a tutela dell'assetto idrogeologico, ed incidendo in tal modo sulle componenti tariffarie, invade le competenze statali in materia di tutela dell'ambiente e della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettere e ) ed s ), Cost.), ponendosi in contrasto con gli artt. 154 e 161 del Codice dell'ambiente, nonché con l'art. 10, comma 14 del d.l. n. 70 del 2011, che attribuiscono allo Stato la determinazione delle componenti di costo delle tariffe.
Massima n. 37014
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 11, comma 1, della legge della Regione Veneto 27 aprile 2012, n. 17, in quanto, attribuendo al Presidente della Giunta regionale il potere sostitutivo in caso di inerzia dei Consigli di bacino nell'approvazione delle tariffe e dei relativi aggiornamenti, si pone in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettere e ) ed s ), Cost., perché invasivo delle competenze statali in materia di tutela dell'ambiente e di tutela della concorrenza, tenuto anche conto che l'art. 10, comma 14, del d.l. n. 70 del 2011, espressamente attribuisce il potere sostitutivo all'Autorità statale, prevedendo che la stessa «nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità competenti (...) provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni».
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 2, lettera e); 7, commi 4 e 5; 11, comma 1, della legge della Regione Veneto 27 aprile 2012, n. 17 (Disposizioni in materia di risorse idriche).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2013.
F.to:
Luigi MAZZELLA, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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