Corte costituzionale
Sentenza n. 6/2013
Corte cost., sent. 23 gennaio 2013, n. 6
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 6/2013
- Data di deposito
- 23 gennaio 2013
- Data di decisione
- 16 gennaio 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:6
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge della Regione Marche n. 31 del 4 settembre 1979
Parametri
Massime
Massima n. 36881
Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione Marche, per la quale l'ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione non avrebbe «motivazione autonoma», limitandosi a richiamare una precedente sentenza della Corte costituzionale e mancando, in particolare, ogni argomentazione circa l'attinenza della disposizione impugnata all'ambito dei rapporti interprivati, anziché alla disciplina degli assetti urbanistici. L'ordinanza di rimessione ha, invece, adeguatamente motivato sulla rilevanza della questione sollevata nel giudizio a quo , richiamando la giurisprudenza costituzionale in materia di limiti alla potestà legislativa delle Regioni in materia di edilizia e urbanistica ed evidenziando che la disposizione regionale sembrerebbe consentire deroghe non rispettose di tali principi. - Vedi precedente sentenza n. 232/2005 e le sentenze della Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 20 maggio 2010, n. 12424, e sezioni unite civili, 18 febbraio 1997, n. 1486.
Massima n. 36882
Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, secondo comma, della legge della Regione Marche n. 31 del 1979 (Interventi edificatori nelle zone di completamento previste dagli strumenti urbanistici generali comunali), poiché la norma regionale consente espressamente ai Comuni di derogare alle distanze minime fissate nel d.m. n. 1444 del 1968, senza rispettare le condizioni stabilite dal medesimo decreto ministeriale (le deroghe regionali devono essere inserite in appositi strumenti urbanistici, a garanzia dell'interesse pubblico relativo al governo del territorio), affinché la disciplina possa essere fatta rientrare nella materia concorrente del «governo del territorio». Il mancato rispetto di dette condizioni comporta la violazione della competenza legislativa statale in materia «ordinamento civile». - Sulla giurisprudenza costituzionale che stabilisce la competenza legislativa esclusiva dello Stato («ordinamento civile») in materia di regolazione delle distanze tra i fabbricati, Vedi sentenze nn. 114/2012, 173/2011 e 232/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, secondo comma, della legge della Regione Marche 4 settembre 1979, n. 31 (Interventi edificatori nelle zone di completamento previste dagli strumenti urbanistici generali comunali).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2013.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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