Corte costituzionale

Sentenza n. 6/2013

Corte cost., sent. 23 gennaio 2013, n. 6

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
6/2013
Data di deposito
23 gennaio 2013
Data di decisione
16 gennaio 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:6

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge della Regione Marche n. 31 del 4 settembre 1979

Parametri

Massime

Massima n. 36881

Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione Marche, per la quale l'ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione non avrebbe «motivazione autonoma», limitandosi a richiamare una precedente sentenza della Corte costituzionale e mancando, in particolare, ogni argomentazione circa l'attinenza della disposizione impugnata all'ambito dei rapporti interprivati, anziché alla disciplina degli assetti urbanistici. L'ordinanza di rimessione ha, invece, adeguatamente motivato sulla rilevanza della questione sollevata nel giudizio a quo , richiamando la giurisprudenza costituzionale in materia di limiti alla potestà legislativa delle Regioni in materia di edilizia e urbanistica ed evidenziando che la disposizione regionale sembrerebbe consentire deroghe non rispettose di tali principi. - Vedi precedente sentenza n. 232/2005 e le sentenze della Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 20 maggio 2010, n. 12424, e sezioni unite civili, 18 febbraio 1997, n. 1486.

Massima n. 36882

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, secondo comma, della legge della Regione Marche n. 31 del 1979 (Interventi edificatori nelle zone di completamento previste dagli strumenti urbanistici generali comunali), poiché la norma regionale consente espressamente ai Comuni di derogare alle distanze minime fissate nel d.m. n. 1444 del 1968, senza rispettare le condizioni stabilite dal medesimo decreto ministeriale (le deroghe regionali devono essere inserite in appositi strumenti urbanistici, a garanzia dell'interesse pubblico relativo al governo del territorio), affinché la disciplina possa essere fatta rientrare nella materia concorrente del «governo del territorio». Il mancato rispetto di dette condizioni comporta la violazione della competenza legislativa statale in materia «ordinamento civile». - Sulla giurisprudenza costituzionale che stabilisce la competenza legislativa esclusiva dello Stato («ordinamento civile») in materia di regolazione delle distanze tra i fabbricati, Vedi sentenze nn. 114/2012, 173/2011 e 232/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, secondo comma, della legge della Regione Marche 4 settembre 1979, n. 31 (Interventi edificatori nelle zone di completamento previste dagli strumenti urbanistici generali comunali).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2013.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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