Corte costituzionale

Sentenza n. 59/2013

Corte cost., sent. 29 marzo 2013, n. 59

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
59/2013
Data di deposito
29 marzo 2013
Data di decisione
25 marzo 2013
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:59

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 4, decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007
  • legge n. 31 del 28 febbraio 2008

Parametri

Massime

Massima n. 36994

Sono inammissibili gli interventi spiegati dalla Confederazione Cooperative Italiane e dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e dalla Confederazione Cooperative Italiane, dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, nonché dalla Associazione Generale Cooperative Italiane nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale relativi alle questioni di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 39 Cost., dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, in quanto, con norma solo apparentemente transitoria, attribuisce efficacia erga omnes a contratti collettivi di tipo "normativo" e non semplicemente "gestionale" (vedi Corte cost., n. 268 del 1994), escludendo la possibilità di valutare se il diverso contratto collettivo applicato sia o meno conforme ai precetti dell'art. 36 Cost. Infatti: 1) le suddette intervenienti ( ad opponendum ) non risultano essere parti nei giudizi a quibus e, per costante giurisprudenza di questa Corte sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale), le sole parti del giudizio principale; 2) l'intervento di soggetti estranei a questo è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura ( ex plurimis : ordinanza letta all'udienza del 23 ottobre 2012, confermata con la sentenza n. 272 del 2012; ordinanza letta all'udienza del 23 marzo 2010, confermata con la sentenza n. 138 del 2010; ordinanza letta all'udienza del 31 marzo 2009, confermata con la sentenza n. 151 del 2009; sentenze n. 94 del 2009, n. 96 del 2008 e n. 245 del 2007); 3) nei giudizi da cui traggono origine le questioni di legittimità costituzionale in esame le posizioni sostanziali dedotte in causa concernono profili attinenti a contributi previdenziali richiesti alle società cooperative, ricorrenti in opposizione avverso le relative cartelle esattoriali, e dunque riguardano rapporti tra l'ente previdenziale e le dette società ricorrenti, ma non toccano in modo diretto ed immediato le posizioni soggettive e le prerogative delle associazioni intervenienti; 4) sotto altro profilo, l'ammissibilità d'interventi ad opera di terzi, titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso delle parti al detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo .

Massima n. 36995

Dichiarazione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, sollevata dal Tribunale di Lucca, in funzioni di giudice del lavoro. Infatti, il giudice remittente è incorso in errore nell'individuazione della norma denunciata (cosiddetta aberratio ictus ), avendo sottoposto a scrutinio una disposizione non pertinente rispetto all'oggetto delle censure e non conferente rispetto al thema decidendi demandato al suo esame ( ex plurimis : sentenze n. 241 del 2012 e n. 47 del 2008; ordinanze n. 180 e n. 120 del 2011 e n. 92 del 2009). Invero, i giudizi a quibus concernono opposizioni a cartelle esattoriali aventi ad oggetto i (maggiori) contributi previdenziali richiesti dall'INPS alle società cooperative opponenti, in relazione a rapporti lavorativi da tali società instaurati con propri soci lavoratori, in essi sono, dunque, in discussione i rapporti giuridici previdenziali tra le cooperative opponenti e l'INPS, ancorché l'imponibile contributivo risulti determinato nel quantum con riferimento all'ammontare retributivo spettante ai lavoratori, nel quadro dei rapporti di lavoro correnti tra questi ultimi e le società. La finalità, perseguita sia dall'impugnato art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007 - e dall'art. 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142 che esso richiama - è quella di garantire l'estensione dei minimi di trattamento economico (cosiddetto minimale retributivo) agli appartenenti ad una determinata categoria, assicurando la parità di trattamento tra i datori di lavoro e tra i lavoratori. Invece, la normativa pertinente alla determinazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali (e, quindi, nel quadro del rapporto previdenziale) si rinviene non già nella norma censurata, ma nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 1989, n. 389, nonché nell'art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e nell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423 (Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142). Come il testuale tenore di tali ultime norme pone in luce, i rapporti previdenziali oggetto dei giudizi di cui alle ordinanze di rimessione trovano una disciplina specifica e distinta rispetto a quella dettata dall'art. 7, comma 4, qui censurata. In particolare, l'art. 2, comma 25, della legge n. 549 del 1995 (norma di interpretazione autentica dell'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989) detta una regolamentazione parallela a quella recata dall'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, in questa sede censurata. Tuttavia, gli ambiti di operatività delle due norme sono diversi. Infatti, la prima norma - nell'individuare la retribuzione imponibile a fini previdenziali o assistenziali, nel caso di pluralità di contratti intervenuti per la medesima categoria - attiene al rapporto previdenziale tra il datore di lavoro (società cooperativa) e l'ente previdenziale, cioè al rapporto oggetto dei giudizi a quibus , mentre il denunziato art. 7, comma 4, concerne il rapporto di lavoro tra società e socio lavoratore, con il relativo profilo retributivo, rapporto che non risulta in discussione nei detti giudizi. Ne consegue che data l'estraneità della norma censurata rispetto al thema decidendi demandato all'esame del remittente - soggetto invece alle disposizioni normative dianzi indicate - l'eventuale declaratoria d'illegittimità della disposizione impugnata non avrebbe alcuna incidenza sulla disciplina applicabile nei giudizi a quibus .

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, sollevata dal Tribunale di Lucca, in funzioni di giudice del lavoro, in riferimento all'articolo 39 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 marzo 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Allegato:

ordinanza letta all’udienza del 26 febbraio 2013

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale

promosso, con ordinanza del Tribunale di Lucca, in funzione di giudice del

lavoro, depositata il 14 aprile 2011 (r.o. n. 232 del 2011);

visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale

promosso, con ordinanza del Tribunale di Lucca, in funzione di giudice del

lavoro, depositata il 14 aprile 2011 (r.o. n. 240 del 2011);

rilevato che nel primo dei detti giudizi (r.o. n. 232 del 2011)

sono intervenute la Confederazione Cooperative Italiane e la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, in persona

dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;

che nel secondo dei detti giudizi (r.o. n. 240 del 2011) sono intervenute

la Confederazione Cooperative Italiane, la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e l’Associazione Generale Cooperative Italiane, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;

che i soggetti sopra indicati non sono stati parti nei giudizi a

quibus;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi ad

intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al

Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al

Presidente della Giunta regionale) le sole parti del giudizio principale,

mentre l’intervento di soggetti estranei a questo è ammissibile soltanto per i

terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed

immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente

regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex

plurimis: ordinanza letta all’udienza del 23 ottobre 2012, confermata con

la sentenza n. 272 del 2012; ordinanza letta all’udienza del 23 marzo 2010,

confermata la con sentenza n. 138 del 2010; ordinanza letta all’udienza del 31

marzo 2009, confermata con la sentenza n. 151 del 2009; sentenze n. 94 del

2009, n. 96 del 2008, n. 245 del 2007);

che nei giudizi da cui traggono origine le questioni di costituzionalità

in esame, le posizioni sostanziali dedotte in causa concernono profili

attinenti ai rapporti previdenziali tra le società cooperative ricorrenti e

l’ente previdenziale che non mettono in gioco le prerogative delle Associazioni

intervenienti, né toccano in modo diretto e immediato le loro posizioni

soggettive;

che, peraltro, l’ammissibilità di interventi ad opera di terzi titolari

di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale

contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità

costituzionale, in quanto l’accesso delle parti a detto giudizio avverrebbe

senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza

della questione da parte del giudice a quo;

che, pertanto, gli interventi spiegati nei giudizi di legittimità

costituzionale sopra indicati dai soggetti di cui in motivazione devono essere

dichiarati inammissibili.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili gli interventi spiegati dai soggetti di cui

in motivazione nei giudizi di legittimità costituzionale r.o. n. 232 del 2011 e

n. 240 del 2011.

F.to: Franco GALLO, Presidente

Testo integrale

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