Corte costituzionale
Sentenza n. 59/2013
Corte cost., sent. 29 marzo 2013, n. 59
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 59/2013
- Data di deposito
- 29 marzo 2013
- Data di decisione
- 25 marzo 2013
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:59
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 4, decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007
- legge n. 31 del 28 febbraio 2008
Parametri
Massime
Massima n. 36994
Sono inammissibili gli interventi spiegati dalla Confederazione Cooperative Italiane e dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e dalla Confederazione Cooperative Italiane, dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, nonché dalla Associazione Generale Cooperative Italiane nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale relativi alle questioni di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 39 Cost., dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, in quanto, con norma solo apparentemente transitoria, attribuisce efficacia erga omnes a contratti collettivi di tipo "normativo" e non semplicemente "gestionale" (vedi Corte cost., n. 268 del 1994), escludendo la possibilità di valutare se il diverso contratto collettivo applicato sia o meno conforme ai precetti dell'art. 36 Cost. Infatti: 1) le suddette intervenienti ( ad opponendum ) non risultano essere parti nei giudizi a quibus e, per costante giurisprudenza di questa Corte sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale), le sole parti del giudizio principale; 2) l'intervento di soggetti estranei a questo è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura ( ex plurimis : ordinanza letta all'udienza del 23 ottobre 2012, confermata con la sentenza n. 272 del 2012; ordinanza letta all'udienza del 23 marzo 2010, confermata con la sentenza n. 138 del 2010; ordinanza letta all'udienza del 31 marzo 2009, confermata con la sentenza n. 151 del 2009; sentenze n. 94 del 2009, n. 96 del 2008 e n. 245 del 2007); 3) nei giudizi da cui traggono origine le questioni di legittimità costituzionale in esame le posizioni sostanziali dedotte in causa concernono profili attinenti a contributi previdenziali richiesti alle società cooperative, ricorrenti in opposizione avverso le relative cartelle esattoriali, e dunque riguardano rapporti tra l'ente previdenziale e le dette società ricorrenti, ma non toccano in modo diretto ed immediato le posizioni soggettive e le prerogative delle associazioni intervenienti; 4) sotto altro profilo, l'ammissibilità d'interventi ad opera di terzi, titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso delle parti al detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo .
Massima n. 36995
Dichiarazione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, sollevata dal Tribunale di Lucca, in funzioni di giudice del lavoro. Infatti, il giudice remittente è incorso in errore nell'individuazione della norma denunciata (cosiddetta aberratio ictus ), avendo sottoposto a scrutinio una disposizione non pertinente rispetto all'oggetto delle censure e non conferente rispetto al thema decidendi demandato al suo esame ( ex plurimis : sentenze n. 241 del 2012 e n. 47 del 2008; ordinanze n. 180 e n. 120 del 2011 e n. 92 del 2009). Invero, i giudizi a quibus concernono opposizioni a cartelle esattoriali aventi ad oggetto i (maggiori) contributi previdenziali richiesti dall'INPS alle società cooperative opponenti, in relazione a rapporti lavorativi da tali società instaurati con propri soci lavoratori, in essi sono, dunque, in discussione i rapporti giuridici previdenziali tra le cooperative opponenti e l'INPS, ancorché l'imponibile contributivo risulti determinato nel quantum con riferimento all'ammontare retributivo spettante ai lavoratori, nel quadro dei rapporti di lavoro correnti tra questi ultimi e le società. La finalità, perseguita sia dall'impugnato art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007 - e dall'art. 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142 che esso richiama - è quella di garantire l'estensione dei minimi di trattamento economico (cosiddetto minimale retributivo) agli appartenenti ad una determinata categoria, assicurando la parità di trattamento tra i datori di lavoro e tra i lavoratori. Invece, la normativa pertinente alla determinazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali (e, quindi, nel quadro del rapporto previdenziale) si rinviene non già nella norma censurata, ma nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 1989, n. 389, nonché nell'art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e nell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423 (Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142). Come il testuale tenore di tali ultime norme pone in luce, i rapporti previdenziali oggetto dei giudizi di cui alle ordinanze di rimessione trovano una disciplina specifica e distinta rispetto a quella dettata dall'art. 7, comma 4, qui censurata. In particolare, l'art. 2, comma 25, della legge n. 549 del 1995 (norma di interpretazione autentica dell'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989) detta una regolamentazione parallela a quella recata dall'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, in questa sede censurata. Tuttavia, gli ambiti di operatività delle due norme sono diversi. Infatti, la prima norma - nell'individuare la retribuzione imponibile a fini previdenziali o assistenziali, nel caso di pluralità di contratti intervenuti per la medesima categoria - attiene al rapporto previdenziale tra il datore di lavoro (società cooperativa) e l'ente previdenziale, cioè al rapporto oggetto dei giudizi a quibus , mentre il denunziato art. 7, comma 4, concerne il rapporto di lavoro tra società e socio lavoratore, con il relativo profilo retributivo, rapporto che non risulta in discussione nei detti giudizi. Ne consegue che data l'estraneità della norma censurata rispetto al thema decidendi demandato all'esame del remittente - soggetto invece alle disposizioni normative dianzi indicate - l'eventuale declaratoria d'illegittimità della disposizione impugnata non avrebbe alcuna incidenza sulla disciplina applicabile nei giudizi a quibus .
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, sollevata dal Tribunale di Lucca, in funzioni di giudice del lavoro, in riferimento all'articolo 39 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 marzo 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Allegato:
ordinanza letta all’udienza del 26 febbraio 2013
ORDINANZA
Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale
promosso, con ordinanza del Tribunale di Lucca, in funzione di giudice del
lavoro, depositata il 14 aprile 2011 (r.o. n. 232 del 2011);
visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale
promosso, con ordinanza del Tribunale di Lucca, in funzione di giudice del
lavoro, depositata il 14 aprile 2011 (r.o. n. 240 del 2011);
rilevato che nel primo dei detti giudizi (r.o. n. 232 del 2011)
sono intervenute la Confederazione Cooperative Italiane e la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, in persona
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;
che nel secondo dei detti giudizi (r.o. n. 240 del 2011) sono intervenute
la Confederazione Cooperative Italiane, la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e l’Associazione Generale Cooperative Italiane, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;
che i soggetti sopra indicati non sono stati parti nei giudizi a
quibus;
che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi ad
intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al
Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al
Presidente della Giunta regionale) le sole parti del giudizio principale,
mentre l’intervento di soggetti estranei a questo è ammissibile soltanto per i
terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed
immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente
regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex
plurimis: ordinanza letta all’udienza del 23 ottobre 2012, confermata con
la sentenza n. 272 del 2012; ordinanza letta all’udienza del 23 marzo 2010,
confermata la con sentenza n. 138 del 2010; ordinanza letta all’udienza del 31
marzo 2009, confermata con la sentenza n. 151 del 2009; sentenze n. 94 del
2009, n. 96 del 2008, n. 245 del 2007);
che nei giudizi da cui traggono origine le questioni di costituzionalità
in esame, le posizioni sostanziali dedotte in causa concernono profili
attinenti ai rapporti previdenziali tra le società cooperative ricorrenti e
l’ente previdenziale che non mettono in gioco le prerogative delle Associazioni
intervenienti, né toccano in modo diretto e immediato le loro posizioni
soggettive;
che, peraltro, l’ammissibilità di interventi ad opera di terzi titolari
di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale
contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità
costituzionale, in quanto l’accesso delle parti a detto giudizio avverrebbe
senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza
della questione da parte del giudice a quo;
che, pertanto, gli interventi spiegati nei giudizi di legittimità
costituzionale sopra indicati dai soggetti di cui in motivazione devono essere
dichiarati inammissibili.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli interventi spiegati dai soggetti di cui
in motivazione nei giudizi di legittimità costituzionale r.o. n. 232 del 2011 e
n. 240 del 2011.
F.to: Franco GALLO, Presidente
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze