Corte costituzionale

Sentenza n. 58/2013

Corte cost., sent. 29 marzo 2013, n. 58

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
58/2013
Data di deposito
29 marzo 2013
Data di decisione
25 marzo 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:58

Norme oggetto del giudizio

  • art. 40, comma 1, legge della Regione Veneto n. 13 del 6 aprile 2012
  • art. 14, comma 1, bis, lettera a), legge della Regione Veneto n. 4 del 26 giugno 2008
  • art. 14, comma 1, bis, lettera b), legge della Regione Veneto n. 4 del 26 giugno 2008

Parametri

Massime

Massima n. 36992

È costituzionalmente illegittimo l'articolo 40, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 13 del 2012, nella parte in cui aggiunge la lettera a ) del comma 1- bis all'art. 14 della legge della Regione Veneto n. 4 del 2008 il quale regola il caso in cui il piano urbanistico attuativo non sia preceduto da un piano urbanistico generale soggetto a valutazione ambientale strategica (VAS). La disposizione impugnata, limitando l'esperibilità della VAS ai soli casi di obbligatorietà previsti dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 ed escludendola in ogni altro caso, e dunque anche quando il piano possa produrre impatti significativi sull'ambiente, pur non definendo il quadro di riferimento di un progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA), contrasta con l'art. 117, secondo comma lett. s ) Cost. atteso che la VAS attiene alla materia della "tutela dell'ambiente" di competenza esclusiva dello Stato e che in tale materia interventi specifici del legislatore regionale, ammessi allorché espressivi di una competenza propria, non possono giungere fino ad invertire le scelte del legislatore statale, le quali sono largamente condizionate dai vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea. - Sulla riferibilità della VIA alla tutela dell'ambiente, v. cit. sentenze n. 398 del 2006, n. 225 del 2009, n. 221 del 2010, n. 33, n. 129, n. 192 e n. 227 del 2011. - Sui limiti di ammissibilità di interventi del legislatore regionale nella materia della tutela dell'ambiente, v. cit. sentenza n. 398 del 2006.

Massima n. 36993

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ) Cost., dell'art. 40, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 13 del 2012, nella parte in cui aggiunge la lettera b ) del comma 1- bis all'art. 14 della legge della Regione Veneto n. 4 del 2008. Tale disposizione, nel sottoporre a valutazione ambientale strategica (VAS) i piani urbanistici generali già assoggettati a VAS, quand'anche avesse l'effetto di introdurre una nuova ipotesi di valutazione strategica ambientale per una fattispecie in cui non è contemplata dalla legge statale, si risolverebbe in una previsione a vantaggio dell'ambiente e disposta nell'ambito della competenza legislativa concorrente della Regione in materia di governo del territorio, ben potendo il legislatore regionale incrementare gli standard di tutela dell'ambiente, nell'ambito delle materia di propria competenza legislativa e senza compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte individuato da norme dello Stato. - V. cit. sentenze n. 66 del 2012, n. 225/2009, n. 398/2006, n. 407/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012), nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture);

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 13 del 2012, nella parte in cui aggiunge la lettera b) del comma 1-bis all'art. 14 della legge della Regione Veneto n. 4 del 2008, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 marzo 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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