Corte costituzionale

Sentenza n. 51/2013

Corte cost., sent. 28 marzo 2013, n. 51

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
51/2013
Data di deposito
28 marzo 2013
Data di decisione
25 marzo 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
MAZZELLA
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:51

Norme oggetto del giudizio

  • delibera legislativa Regione Siciliana n. 483 del 30 luglio 2012

Parametri

  • art. 81, comma 4, Costituzione
  • art. 1, comma 796, lett. b), legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 2, comma 80, secondo periodo, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
  • art. 2, comma 95, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
  • art. 17, legge n. 196 del 31 dicembre 2009
  • art. 19, legge n. 196 del 31 dicembre 2009

Massime

Massima n. 36985

E' costituzionalmente illegittima la delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 483 (Promozione della ricerca sanitaria), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 luglio 2012, in quanto detto disegno di legge prevede interventi in materia sanitaria non contemplati nel piano di rientro dal disavanzo sanitario e l'art. 8 non individua risorse aggiuntive utilizzabili per tale finalità, ponendosi perciò in contrasto con disposizioni statali espressive di principi di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) e specificazione del principio di copertura della spesa (art. 81, quarto comma, Cost.). - Sulla legittimazione del legislatore statale ad imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obbiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari, v. citate sentenze n. 91 del 2012, n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010. - Sulla qualificabilità di disposizioni statali quali espressione di principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. e contestualmente specificazione del principio di copertura della spesa contenuto nell'art. 81, quarto comma, Cost., v. citate sentenze n. 260 del 2012, n. 131 del 2012 e n. 163 del 2011. - Sulla stretta relazione tra la nuova legge e il bilancio di previsione, sicché la copertura non può essere demandata in sede diversa e in un momento successivo a quello indefettibilmente previsto dall'art. 81, quarto comma, Cost., v. citata sentenza n. 192 del 2012. - In tema di copertura finanziaria di leggi di spesa, v. citate sentenze n. 214 e n. 115 del 2012, n. 106 e n. 68 del 2011, n. 141 del 2010, n. 386 del 2008, n. 9 del 1958.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 483 (Promozione della ricerca sanitaria), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 luglio 2012.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2013.

F.to:

Luigi MAZZELLA, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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