Corte costituzionale

Sentenza n. 50/2013

Corte cost., sent. 28 marzo 2013, n. 50

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
50/2013
Data di deposito
28 marzo 2013
Data di decisione
25 marzo 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
MAZZELLA
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:50

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 10, legge della Regione Abruzzo n. 9 del 12 aprile 2011
  • art. 1, comma 11, limitatamente alle parole "e vincolanti", legge della Regione Abruzzo n. 9 del 12 aprile 2011
  • art. 1, comma 14, limitatamente alle parole "e vincolante", legge della Regione Abruzzo n. 9 del 12 aprile 2011
  • art. 1, comma 15, limitatamente alle parole "e vincolante", legge della Regione Abruzzo n. 9 del 12 aprile 2011
  • art. 1, comma 16, secondo periodo, legge della Regione Abruzzo n. 9 del 12 aprile 2011

Parametri

Massime

Massima n. 36981

Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, della legge della Regione Abruzzo n. 9 del 2011, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost. Deve infatti considerarsi che la Regione Abruzzo, avvalendosi degli spazi di autonomia ad essa riconosciuti dalla legge statale (art. 2, comma 186- bis , della legge n. 191 del 2009) e dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 128 del 2011), ha previsto (art. 1, comma 5, della legge reg. n. 9 del 2011), per il servizio idrico integrato, un ambito territoriale unico regionale (ATUR), coincidente con l'intero territorio regionale, ed un unico soggetto d'ambito competente (ente regionale per il servizio idrico - ERSI), al quale sono attribuite tutte le funzioni già assegnate alle soppresse Autorità d'ambito. La norma impugnata istituisce l'assemblea dei sindaci (ASSI) in ciascuna Provincia della Regione, «per l'esercizio delle competenze nelle materie assegnate agli enti locali dalla legislazione statale e regionale»: il rispetto dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza, richiamati dal citato art. 2, comma 186- bis , della legge n. 191 del 2009, implica pertanto che non possa essere trascurato il ruolo degli enti locali, allo scopo di mantenere un costante rapporto tra programmazione e gestione del servizio su scala regionale ed esigenze dei singoli territori compresi nell'ambito complessivo dell'ERSI.

Massima n. 36982

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dei commi 11 e 14 dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo n. 9 del 2011, limitatamente alle parole «e vincolanti» nel comma 11 e alle parole «e vincolante» nel comma 14, per contrasto con l'art. 149 del d.lgs. n. 152 del 2006, quale norma interposta, rispetto all'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost. Infatti, la presenza attiva dei Comuni nell'organizzazione e nell'esercizio delle funzioni dell'ente regionale non può privare quest'ultimo della potestà di decidere in via definitiva, operando una sintesi delle diverse istanze e dei concorrenti, e in ipotesi divergenti, interessi delle singole comunità territoriali sub-regionali. In effetti, l'art. 149, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006, stabilendo che «Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione», esprime la natura necessariamente unitaria del piano d'ambito affidato alla competenza dell'ente regionale, che si pone in contrasto con l'effetto vincolante attribuito dalle norme regionali impugnate ai pareri espressi dall'Assemblea dei sindaci, portatori di istanze potenzialmente frammentarie, di cui si deve tener conto nella redazione del piano regionale, ma che non possono condizionare in modo insuperabile l'attività programmatoria e pianificatoria dell'ente regionale attributario del servizio.

Massima n. 36983

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 15, della legge della Regione Abruzzo n. 9 del 2011, limitatamente alle parole «e vincolante», per gli stessi motivi per i quali sono stati dichiarati incostituzionali i commi 10 e 14 dello stesso art. 1. Infatti, la presenza attiva dei Comuni nell'organizzazione e nell'esercizio delle funzioni dell'ente regionale non può privare quest'ultimo della potestà di decidere in via definitiva, operando una sintesi delle diverse istanze e dei concorrenti, e in ipotesi divergenti, interessi delle singole comunità territoriali sub-regionali. In effetti, l'art. 149, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006, stabilendo che «Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione», esprime la natura necessariamente unitaria del piano d'ambito affidato alla competenza dell'ente regionale, che si pone in contrasto con l'effetto vincolante attribuito dalle norme regionali impugnate ai pareri espressi dall'Assemblea dei sindaci, portatori di istanze potenzialmente frammentarie, di cui si deve tener conto nella redazione del piano regionale, ma che non possono condizionare in modo insuperabile l'attività programmatoria e pianificatoria dell'ente regionale attributario del servizio.

Massima n. 36984

Va dichiarato illegittimo il comma 16 dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo n. 9 del 2011 per violazione dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lett. e ), Cost., in quanto le previsioni - contenute nella norma impugnata - del rispetto dell'autonomia gestionale del soggetto affidatario in house e la prescrizione di pareri obbligatori, ma non vincolanti, sugli atti fondamentali del soggetto gestore, delineano un sistema che aggira il divieto di affidamento del servizio "in house" solo in via eccezionale e i principi generali del diritto comunitario della concorrenza, tra cui la non discriminazione, la parità di trattamento, la trasparenza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 11, primo periodo, della legge della Regione Abruzzo 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo), limitatamente alle parole «e vincolanti»;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 14, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2011, limitatamente alle parole «e vincolante»;

3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 15, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2011, limitatamente alle parole «e vincolante»;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, secondo periodo, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2011, nel testo vigente prima della sua abrogazione;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2011, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2013.

F.to:

Luigi MAZZELLA, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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