Corte costituzionale

Sentenza n. 38/2013

Corte cost., sent. 15 marzo 2013, n. 38

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
38/2013
Data di deposito
15 marzo 2013
Data di decisione
11 marzo 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:38

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 1, legge provincia Bolzano n. 7 del 16 marzo 2012
  • art. 5, comma 2, legge provincia Bolzano n. 7 del 16 marzo 2012
  • art. 5, comma 3, legge provincia Bolzano n. 7 del 16 marzo 2012
  • art. 5, comma 4, legge provincia Bolzano n. 7 del 16 marzo 2012
  • art. 5, comma 7, legge provincia Bolzano n. 7 del 16 marzo 2012
  • art. 6, legge provincia Bolzano n. 7 del 16 marzo 2012

Parametri

  • art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
  • art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 31, comma 2, decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • legge n. 214 del 22 dicembre 2011
  • art. 41, Costituzione
  • art. 1, comma 1, decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011

Massime

Massima n. 36957

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7 (Liberalizzazione dell'attività commerciale) secondo cui «il commercio al dettaglio nelle zone produttive è ammesso solo quale eccezione». La censurata disciplina normativa provinciale - che, nelle zone destinate all'esercizio di attività produttive, vieta in generale il commercio al dettaglio, ammettendolo eccezionalmente solo per un ben circoscritto catalogo di merci - contrasta con il principio della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio stabilito dall'art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 secondo il quale «costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente».

Massima n. 36958

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., dell'art. 5, commi 4 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7, il quale contrasta con il principio generale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio stabilito dall'art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011. Infatti, il comma 4 dell'art. 5 impugnato, pur consentendo nelle zone produttive la prosecuzione delle attività di vendita al dettaglio già autorizzate o già iniziate prima dell'entrata in vigore della legge provinciale n. 7 del 2012, vieta che le relative strutture destinate alla vendita al dettaglio possano essere ampliate, trasferite o concentrate, mentre il comma 7 prevede la decadenza dalla possibilità di esercitare l'attività di cui al comma 4 in caso di cessazione, così precludendo ogni forma di conversione imposta o giustificata dall'andamento del mercato. Entrambi i precetti introducono consistenti restrizioni alla concorrenza, imponendo vincoli al libero svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio nelle zone produttive, andando ad incidere sulle prospettive di sviluppo delle imprese commerciali, che si vedono impedire la possibilità di adeguare le proprie aziende alle esigenze del mercato sia con il divieto di ampliare o trasferire la sede, sia con la decadenza comminata per il caso di cessazione dell'attività.

Massima n. 36959

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., dell'art. 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7, che contrasta con il principio generale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio stabilito dall'art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011. La norma impugnata, infatti, stabilendo che «La Giunta provinciale è autorizzata ad emanare appositi indirizzi in materia di orari di apertura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio» reintroduce limiti e vincoli in contrasto con la normativa statale di liberalizzazione, così invadendo la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e dell'articolo 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7 (Liberalizzazione dell'attività commerciale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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