Corte costituzionale
Sentenza n. 315/2013
Corte cost., sent. 17 dicembre 2013, n. 315
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 315/2013
- Data di deposito
- 17 dicembre 2013
- Data di decisione
- 10 dicembre 2013
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:315
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 2, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 34 del 11 dicembre 2012
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 2, comma 1, lett. u), statuto regione Valle d'Aosta
Massime
Massima n. 37568
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e ) Cost. e 2, primo comma, lett. u ) dello Statuto speciale valdostano - dell'art. 7, comma 2, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 11 dicembre 2012, n. 34 che subordina all'accertamento da parte di una struttura regionale competente il possesso di un'idonea formazione professionale ai fini dell'esercizio temporaneo della professione da parte di maestri di sci provenienti, con i propri clienti, da Stati membri dell'UE diversi dall'Italia o di maestri di sci cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno in Italia. Infatti, nei confronti delle autonomie speciali ed in un ambito materiale inciso dalle competenze statutarie, l'omissione di ogni argomentazione sulle ragioni dell'applicazione delle norme del Titolo V della Costituzione determina l'inammissibilità del ricorso statale. Inoltre, poiché a fondamento del ricorso sono state poste contemporaneamente le norme dello statuto speciale di autonomia e l'art. 117 Cost. nell'ambito di una competenza statale, il ricorrente avrebbe dovuto indicare la normativa interposta dello Stato operante quale limite delle competenze statutarie. - Sulla necessità di argomentare in ordine alle ragioni di applicazione del Titolo V della Cost., v., ex plurimis , le citate sentenze n. 90/2011 e 288/2013. - Sui limiti statali opponibili alle autonomie speciali v. le sentenze n. 114/2011 e 187/2013. - Sulla competenza legislativa statutaria della Regione autonoma Valle d'Aosta in tema di «scuole di sci» v. le sentenze n. 13/1961 e 428/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 11 dicembre 2012, n. 34 (Modificazioni a leggi regionali in materia di professioni e altre disposizioni), promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e all'art. 2, comma 1, lettera u), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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