Corte costituzionale

Sentenza n. 315/2013

Corte cost., sent. 17 dicembre 2013, n. 315

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
315/2013
Data di deposito
17 dicembre 2013
Data di decisione
10 dicembre 2013
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:315

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 2, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 34 del 11 dicembre 2012

Parametri

Massime

Massima n. 37568

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e ) Cost. e 2, primo comma, lett. u ) dello Statuto speciale valdostano - dell'art. 7, comma 2, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 11 dicembre 2012, n. 34 che subordina all'accertamento da parte di una struttura regionale competente il possesso di un'idonea formazione professionale ai fini dell'esercizio temporaneo della professione da parte di maestri di sci provenienti, con i propri clienti, da Stati membri dell'UE diversi dall'Italia o di maestri di sci cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno in Italia. Infatti, nei confronti delle autonomie speciali ed in un ambito materiale inciso dalle competenze statutarie, l'omissione di ogni argomentazione sulle ragioni dell'applicazione delle norme del Titolo V della Costituzione determina l'inammissibilità del ricorso statale. Inoltre, poiché a fondamento del ricorso sono state poste contemporaneamente le norme dello statuto speciale di autonomia e l'art. 117 Cost. nell'ambito di una competenza statale, il ricorrente avrebbe dovuto indicare la normativa interposta dello Stato operante quale limite delle competenze statutarie. - Sulla necessità di argomentare in ordine alle ragioni di applicazione del Titolo V della Cost., v., ex plurimis , le citate sentenze n. 90/2011 e 288/2013. - Sui limiti statali opponibili alle autonomie speciali v. le sentenze n. 114/2011 e 187/2013. - Sulla competenza legislativa statutaria della Regione autonoma Valle d'Aosta in tema di «scuole di sci» v. le sentenze n. 13/1961 e 428/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 11 dicembre 2012, n. 34 (Modificazioni a leggi regionali in materia di professioni e altre disposizioni), promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e all'art. 2, comma 1, lettera u), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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