Corte costituzionale

Sentenza n. 305/2013

Corte cost., sent. 12 dicembre 2013, n. 305

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
305/2013
Data di deposito
12 dicembre 2013
Data di decisione
4 dicembre 2013
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:305

Parametri

Massime

Massima n. 37539

Non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese da un proprio componente, per le quali pende un procedimento penale davanti al Tribunale di Roma, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., con conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata dall'Assemblea il 22 settembre 2010. Non sussiste, infatti, tra le dichiarazioni rese extra moenia dal deputato (all'epoca dei fatti) e l'esercizio delle attribuzioni parlamentari il nesso funzionale necessario ad estendere alle dette dichiarazioni la garanzia dell'insindacabilità delle opinioni; a tal fine, devono ricorrere contemporaneamente i due presupposti del legame temporale tra l'attività parlamentare e quella esterna, di modo che a questa possa concretamente attribuirsi finalità divulgativa della prima, e della sostanziale corrispondenza di significato, ancorché non testuale, tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e gli atti divulgativi, non essendo sufficiente una mera comunanza tematica ovvero di argomenti o di contesto politico. Nel caso di specie gli atti parlamentari personalmente riferibili all'attività del deputato, che dovrebbero fungere da "copertura" rispetto alle dichiarazioni oggetto del procedimento penale, sono inidonei a determinare l'invocato nesso funzionale, sia perché difetta il "legame temporale" tra attività parlamentare ed attività esterna richiesto dalla richiamata giurisprudenza costituzionale» sia perché tra di essi manca la necessaria corrispondenza contenutistica. - Sul nesso funzionale, v., ex multis , le citate sentenze nn. 205/2012, 39/2012, 334/2011, 333/2011, 98/2011, 82/2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese da Paolo Guzzanti, deputato all'epoca dei fatti, per le quali pende procedimento civile davanti al Tribunale ordinario di Roma, prima sezione civile, di cui all'ordinanza in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;

2) annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 settembre 2010 (doc. IV-ter, n. 15-A).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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