Corte costituzionale

Sentenza n. 303/2013

Corte cost., sent. 12 dicembre 2013, n. 303

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
303/2013
Data di deposito
12 dicembre 2013
Data di decisione
4 dicembre 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:303

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 13, testo anteriore alle modifiche apportate dalla, legge della Regione Campania n. 26 del 9 agosto 2012
  • legge della Regione Campania n. 12 del 6 settembre 2013
  • art. 9, comma 1, lettera a), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla, legge della Regione Campania n. 26 del 9 agosto 2012
  • art. 9, comma 1, lett. c), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla, legge della Regione Campania n. 26 del 9 agosto 2012
  • art. 10, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla, legge della Regione Campania n. 26 del 9 agosto 2012
  • art. 16, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla, legge della Regione Campania n. 26 del 9 agosto 2012
  • art. 20, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla, legge della Regione Campania n. 26 del 9 agosto 2012
  • art. 24, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla, legge della Regione Campania n. 26 del 9 agosto 2012
  • art. 25, comma 1, lett. l), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla, legge della Regione Campania n. 26 del 9 agosto 2012
  • art. 36, comma 2, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla, legge della Regione Campania n. 26 del 9 agosto 2012

Parametri

  • art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
  • art. 5, comma 4, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 10, comma 3, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 32, comma 3, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
  • art. 14, comma 3, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 2, comma 1, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 13, comma 3, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 10, comma 8, lett. e), legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 10, comma 1, legge n. 353 del 21 novembre 2000
  • art. 14, comma 5, legge n. 157 del 11 febbraio 1992

Massime

Massima n. 37529

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma 13, della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 12 del 2013, nella parte in cui non prevedeva che l'autorizzazione per l'impianto di appostamento fisso potesse essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990 e, solo nel caso in cui si fosse verificata una capienza, dagli ultrasessantenni; ciò, per violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost.). Tale disposizione normativa implica, infatti, che le autorizzazioni possano essere rilasciate a prescindere da specifici requisiti di legittimazione del richiedente, essendo le condizioni dianzi elencate semplici ragioni di «priorità» nell'ottenimento dell'autorizzazione: per questo verso, essa si pone in contrasto con l'art. 5, comma 4, della legge n. 157 del 1992, ove si stabilisce che l'autorizzazione agli appostamenti fissi può essere richiesta unicamente da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990 e che solo ove si verifichi una «possibile capienza» - in particolare, perché i titolari dell'autorizzazione nella predetta annualità non abbiano rinnovato la richiesta - la stessa può essere formulata da soggetti ultrasessantenni, nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali. In tal modo, la normativa statale - in una prospettiva di limitazione del ricorso alla forma di esercizio dell'attività venatoria di cui si discute - circoscrive l'area dei soggetti ai quali l'autorizzazione può essere rilasciata, individuando i relativi destinatari, da un lato, in una categoria "ad esaurimento" (i titolari dell'autorizzazione nell'annata venatoria 1989-1990), dall'altro, e in via residuale, nei soli cacciatori in età avanzata.

Massima n. 37530

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma 1, lett. a ), della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 12 del 2013, nella parte in cui non prevedeva che la quota di territorio agro-silvo-pastorale regionale destinata a protezione della fauna selvatica dovesse essere non inferiore al venti per cento del totale, in quanto, in violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost.), la disposizione regionale, non fissando una soglia minima inderogabile almeno eguale a quella stabilita dalla disciplina statale (art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992), determina un affievolimento dei livelli di tutela da questa prefigurati.

Massima n. 37531

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 9, comma 1, lett. c ), della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania) - che consente di destinare anche le aree contigue dei parchi nazionali e regionali a forme di gestione programmata della caccia, previste dagli artt. 36 e seguenti della legge regionale censurata, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 12 del 2013 -, limitatamente alle parole «ivi comprese le aree contigue dei parchi nazionali e regionali», poiché esso prevede soglie inferiori di tutela rispetto allo standard minimo e uniforme di protezione della fauna previsto dalla normativa statale (art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 394 del 1991), emanata nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. - In senso analogo, v. citata sentenza n. 315 del 2010.

Massima n. 37532

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 10, comma 5, della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 12 del 2013, nella parte in cui prevedeva che la Giunta regionale individuasse nel piano faunistico da essa proposto al Consiglio regionale anche l'indice minimo di densità venatoria regionale. La disposizione denunciata è infatti incompatibile con l'art. 14, comma 3, della legge n. 157 del 1992, che demanda, nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali di stabilire con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia, che è costituito dal rapporto tra il numero di cacciatori ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale ed indica il livello minimo di densità dei cacciatori per ettaro.

Massima n. 37533

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 16, comma 5, della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 12 del 2013, nella parte in cui non prevedeva che la Giunta regionale potesse autorizzare piani di abbattimento di animali inselvatichiti di specie domestiche solo previa verifica dell'inefficacia di metodi ecologici di controllo selettivo, su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Infatti, la fauna «inselvatichita» rientra nella nozione di «fauna selvatica» delineata, nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, dall'art. 2, comma 1, della legge n. 157 del 1992, in forza del quale fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela apprestata da detta legge statale, «le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale». In senso analogo, v. citata sentenza n. 278 del 2012.

Massima n. 37534

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - dell'art. 20 della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 12 del 2013, in quanto, nel disciplinare i mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria, non prevede che i bossoli delle cartucce debbano essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul suolo di caccia, come stabilito dall'art. 13, comma 3, della legge n. 157 del 1992. La disposizione denunciata richiama espressamente il menzionato art. 13; inoltre, l'art. 42, comma 5, della legge regionale impugnata stabilisce che «Per tutto quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme contenute nella legge 157/1992».

Massima n. 37535

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost.), l'art. 24, comma 5, della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 12 del 2013, che consente l'addestramento dei cani da ferma, da cerca e da seguita, nei territori ove non sussista il divieto di caccia e non vi siano colture in atto, per quarantacinque giorni nei due mesi precedenti il mese di apertura della caccia, ad esclusione del martedì e venerdì. La disposizione impugnata consente l'attività di addestramento dei cani in periodi differenti da quelli stabiliti per l'esercizio dell'attività venatoria al di fuori della pianificazione faunistico-venatoria prevista dall'art. 10 della legge n. 157 del 1992 e senza le garanzie procedimentali di cui all'art. 18 della medesima legge che costituiscono standard minimi e uniformi di tutela della fauna. - Sul tema, v. citate sentenze n. 193 del 2013 n. 44 del 2011, n. 165 del 2009 e n. 350 del 1991.

Massima n. 37536

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost.), l'art. 25, comma 1, lett. l ), della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 12 del 2013, nella parte in cui vietava di cacciare nelle zone boschive colpite in tutto o in parte da incendio per i dodici mesi, anziché per i dieci anni successivi all'incendio. La normativa statale (art. 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353), nella prospettiva di consentire la ricostituzione dell'area boschiva incendiata, prevede, infatti, un periodo di inibizione della caccia più ampio rispetto a quello stabilito in modo generale e indistinto dalla norma regionale censurata, la quale si risolve, perciò, in una riduzione della soglia minima di tutela.

Massima n. 37537

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost.), l'art. 36, comma 2, della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 12 del 2013, nella parte in cui consentiva ad ogni cacciatore iscritto in un ambito territoriale di caccia (ATC) della Regione Campania l'esercizio venatorio su avifauna migratoria in tutto il territorio agro-silvo-pastorale. La norma contrasta con l'art. 14, comma 5, della legge n. 157 del 1992, il quale, nel prevedere che ogni cacciatore «ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione», realizza uno stretto vincolo tra il cacciatore ed il territorio in cui è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria. - In senso analogo, v. citata sentenza n. 4 del 2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 13, della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della Regione Campania 6 settembre 2013, n. 12, recante «Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania)», nella parte in cui non prevedeva che l'autorizzazione per l'impianto di appostamento fisso potesse essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990 e, solo nel caso in cui si fosse verificata una capienza, dagli ultrasessantenni;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge reg. Campania n. 12 del 2013, nella parte in cui non prevedeva che la quota di territorio agro-silvo-pastorale regionale destinata a protezione della fauna selvatica dovesse essere non inferiore al venti per cento del totale;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera c), della medesima legge regionale, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge reg. Campania n. 12 del 2013, limitatamente alle parole «ivi comprese le aree contigue dei parchi nazionali e regionali»;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, della medesima legge regionale, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge reg. Campania n. 12 del 2013, nella parte in cui prevedeva che la Giunta regionale individuasse nel piano faunistico da essa proposto al Consiglio regionale anche l'indice minimo di densità venatoria regionale;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5, della medesima legge regionale, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge reg. Campania n. 12 del 2013, nella parte in cui non prevedeva che la Giunta regionale potesse autorizzare piani di abbattimento di animali inselvatichiti di specie domestiche solo previa verifica dell'inefficacia di metodi ecologici di controllo selettivo, su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 5, della medesima legge regionale, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge reg. Campania n. 12 del 2013;

7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, lettera l), della medesima legge regionale, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge reg. Campania n. 12 del 2013, nella parte in cui vietava di cacciare nelle zone boschive colpite in tutto o in parte da incendio per i dodici mesi, anziché per i dieci anni successivi all'incendio;

8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2, della medesima legge regionale, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge reg. Campania n. 12 del 2013, nella parte in cui consentiva ad ogni cacciatore iscritto in un ambito territoriale di caccia (ATC) della Regione Campania l'esercizio venatorio su avifauna migratoria in tutto il territorio agro-silvo-pastorale;

9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della medesima legge regionale, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge reg. Campania n. 12 del 2013, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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