Corte costituzionale

Sentenza n. 300/2013

Corte cost., sent. 11 dicembre 2013, n. 300

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
300/2013
Data di deposito
11 dicembre 2013
Data di decisione
2 dicembre 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:300

Norme oggetto del giudizio

  • art. 112, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 21 dicembre 2012
  • art. 5-bis, comma 1, quinquies, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 7 settembre 1990
  • art. 175, introduttivo del, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 21 dicembre 2012
  • art. 171, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 21 dicembre 2012
  • art. 199, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 21 dicembre 2012

Parametri

Massime

Massima n. 37521

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) promossa, in riferimento agli articoli 4 e 5 dello statuto della Regione e all'articolo 117, secondo comma, lettera s ), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il ricorrente richiama come norma interposta l'art. 6, comma 9, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente), nella parte in cui prevede che: «Con riferimento ai progetti di cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità». La disposizione impugnata soddisfa tutte le anzidette condizioni, come interpretate dalla giurisprudenza costituzionale. Essa, infatti, prevede l'esenzione dalla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale per le sistemazioni idraulico-forestali, di cui all'art. 54 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2007, «che non comportino la realizzazione di opere idrauliche trasversali di altezza fuori terra in gaveta superiore a cinque metri e che abbiano come finalità prevalente il consolidamento dei versanti instabili attigui alle sezioni d'alveo interessate o il consolidamento del fondo e degli argini di tratte di corsi d'acqua con sezioni idrauliche non superiori a quattro metri o il ripristino della piena funzionalità idraulica di opere esistenti». Si tratta, pertanto, di progetti ricompresi nell'allegato IV, al punto 7, lettera o ), «opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque», per i quali l'esenzione è permessa. Inoltre, i progetti esentati da verifica di assoggettabilità non solo sono descritti con precisione nelle loro caratteristiche essenziali da parte del legislatore regionale, ma si qualificano per il fatto di avere come finalità «il consolidamento dei versanti instabili attigui alle sezioni d'alveo interessate o il consolidamento del fondo e degli argini di tratte di corsi d'acqua», in vista della conservazione e della difesa del suolo, a beneficio della tutela ambientale. - Sulle condizioni che le Regioni devono rispettare ai fini della individuazione dei progetti da esentare dalla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, di cui all'art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006: sentenza n. 93 del 2013. - Sulla insufficienza e inadeguatezza ai fini della esenzione dalla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale - in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 23 novembre 2006, causa C-486/04, Commissione contro Italia) - di un'individuazione dei progetti da esentare basata soltanto sulla dimensione quantitativa degli stessi: sentenze n. 93 del 2013 e n. 127 del 2010.

Massima n. 37522

È costituzionalmente illegittimo l'art. 175 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), nella parte in cui introduce il comma 1- quinquies nell'art. 5- bis della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale). La disposizione censurata, nella parte impugnata, stabilisce genericamente che siano esenti da verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale «gli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e di demolizione a condizione che la campagna abbia durata inferiore a novanta giorni, nonché gli impianti mobili di trattamento di rifiuti non pericolosi a condizione che la campagna abbia durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne sul medesimo sito sono, in ogni caso, sottoposte alla verifica di assoggettabilità». Essa, pertanto, si limita a prevedere che gli impianti esenti siano mobili e abbiano una durata predeterminata nel tempo. Si tratta di una esenzione che non soddisfa le condizioni stabilite dall'art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006 per l'individuazione, da parte delle Regioni, delle ipotesi da sottrarre alla suddetta verifica. Infatti, il legislatore regionale ha omesso ogni riferimento alle categorie indicate nell'allegato IV del suddetto decreto, che sono le uniche all'interno delle quali è consentito ritagliare ipotesi esenti da verifica di assoggettabilità e che, in relazione ai rifiuti, sono particolarmente puntuali, traducendosi nella elencazione di numerose tipologie di impianti, suddivisi in varie classi tenendo conto, ad esempio, del tipo di rifiuti, della portata dell'impianto, delle modalità di trattamento e di smaltimento, della localizzazione, e così via (allegato IV, punto 7, lettere r ), s ), t ), u ), v ), za ) e zb ). - Sulla dichiarazione di non fondatezza della disposizione contenuta nella legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, richiamata nella sentenza di cui alla massima: sentenza n. 93 del 2013.

Massima n. 37523

È costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 5 dello statuto friulano e 117, terzo comma, Cost. - l'art. 171 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26, che introduce una nuova lettera c-bis ) all'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 16 del 2009, in base alla quale, in riferimento agli interventi edilizi in zona sismica, spetta ad un regolamento regionale individuare «gli interventi che per la loro limitata importanza statica sono esentati dagli adempimenti di cui agli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001». La disciplina degli interventi edilizi in zona sismica, per la sua attinenza anche a profili di incolumità pubblica, rientra nella materia della «protezione civile», di competenza concorrente, e non in quella dell'«urbanistica». La disposizione regionale impugnata, innanzi tutto, si discosta illegittimamente dalla normativa statale rilevante perché introduce una categoria di interventi edilizi - quella degli "interventi di limitata importanza statica" - che è ignota alla legislazione statale. Ma ciò che è risolutivo è che la deroga alla normativa statale introdotta dall'art. 171 impugnato - pur formalmente limitata alle due specifiche previsioni degli artt. 65 (R) e 93 (R) del d.P.R. n. 380 del 2001 - ha, in realtà, una portata più radicale, tale da incidere, compromettendolo, sul principio fondamentale della necessaria vigilanza sugli interventi edilizi in zone sismiche. Infatti, i citati artt. 65 e 93 prescrivono gli obblighi minimi di segnalazione allo sportello unico, cosicché il legislatore regionale, esentando alcuni tipi di interventi edilizi dall'assolvimento di tali obblighi minimi, in realtà li esenta da qualsivoglia obbligo, consentendo l'effettuazione di determinati interventi edilizi in zona sismica senza che la pubblica autorità ne sia portata a conoscenza, così precludendo a quest'ultima, a fortiori , qualunque forma di vigilanza su di essi. Eventuali deroghe al d.P.R. n. 380 del 2001 per interventi edilizi in zone sismiche possono essere previste solo con disposizioni statali, onde assicurare il rispetto dell'intervento unificatore della legislazione statale palesemente orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico. - Per il principio secondo cui la disciplina degli interventi edilizi in zona sismica attiene alla materia della «protezione civile», di competenza concorrente, per la sua attinenza anche a profili di incolumità pubblica: sentenze n. 101 del 2013, n. 201 del 2012, n. 254 del 2010 e n. 248 del 2009. - Sul principio fondamentale della legislazione statale secondo cui è necessaria una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l'ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali: sentenze n. 182 del 2006, n. 101 del 2013. - Sulla necessità che eventuali deroghe al d.P.R. n. 380 del 2001 per interventi edilizi in zone sismiche sia previste con disposizioni statali, onde assicurare il rispetto dell'intervento unificatore della legislazione statale palesemente orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico: sentenza n. 64 del 2013 (a proposito dell'art. 3, comma 6, del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122).

Massima n. 37524

È costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost. - l'art. 199 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), che stabilisce una disciplina semplificata per la gestione dei materiali da scavo provenienti da piccoli cantieri, in deroga alla normativa nazionale vigente e nelle more dell'adozione di una nuova regolamentazione da parte del legislatore statale. La disposizione censurata attiene al trattamento dei residui di produzione e, dunque, è riconducibile alla «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost., il cui esercizio rappresenta un limite alla normativa che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie interferenti di loro competenza, nel senso tale ultima normativa non può in alcun modo peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato. In materia di ambiente, le Regioni devono mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal codice dell'ambiente. Ebbene, l'art. 266, comma 7, del codice sull'ambiente - per «la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni» - e l'art. 184- bis del codice stesso - con riguardo all'adozione di misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti (cui la novella legislativa del 2013 riconduce il regime ordinario delle terre e delle rocce da scavo) e non rifiuti - riservano chiaramente allo Stato, e per esso a appositi decreti ministeriali, la competenza a dettare le anzidette discipline, senza contemplare, nel rispettivo ambito, alcun ruolo residuo - neppure a carattere cedevole - in capo alle Regioni e Province autonome. Di qui la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 199 cit. che, invece, prevede, nel suddetto ambito, un intervento normativo del legislatore regionale, vietato dal codice dell'ambiente. - Sulle particolari caratteristiche della materia della «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost., ex multis : sentenze n. 249 del 2009, n. 62 del 2008. - Per il principio secondo cui le norme dettate dalle Regioni e delle Province autonome in materie di loro competenza interferenti con la tutela dell'ambiente non possono in alcun modo determinare un peggioramento del livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato: sentenza n. 378 del 2007. - Per il principio secondo cui in materia di ambiente le Regioni devono mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal codice dell'ambiente: sentenze n. 93 del 2013, n. 227 del 2011, n. 186 del 2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 171 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 175 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012, nella parte in cui introduce il comma 1-quinquies nell'art. 5-bis della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 199 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012, promossa, in riferimento agli articoli 4 e 5 dello statuto della Regione e all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

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