Corte costituzionale
Sentenza n. 299/2013
Corte cost., sent. 11 dicembre 2013, n. 299
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 299/2013
- Data di deposito
- 11 dicembre 2013
- Data di decisione
- 2 dicembre 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:299
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Abruzzo n. 69 del 28 dicembre 2012
- art. 2, legge della Regione Abruzzo n. 33 del 7 ottobre 2013
- art. 2, legge della Regione Abruzzo n. 69 del 28 dicembre 2012
- art. 5, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 5 del 4 febbraio 2013
- art. 3, legge della Regione Abruzzo n. 69 del 28 dicembre 2012
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 107, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 108, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 37517
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma Cost., in relazione agli artt. 107 e 108 TFUE, l'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69, che attribuisce un finanziamento a favore dell'aeroporto d'Abruzzo di euro 5.500.000,00, senza notifica del progetto di legge alla Commissione ed in assenza di previo parere favorevole di quest'ultima, in ossequio al combinato disposto degli artt. 108, par. 3, TFUE e 45, comma 1, della legge n. 234 del 2012. La norma impugnata, infatti, prevede un'agevolazione senz'altro riconducibile alla categoria degli aiuti di Stato, in concreto, nettamente superiore al massimo consentito (euro 200.000,00 complessivi in tre esercizi finanziari) entro il quale l'intervento può essere qualificato « de minimis » e, quindi, sottratto alle procedure di verifica preventiva di pertinenza della Commissione europea, all'adempimento delle quali è soggetta anche la Regione Abruzzo. [Restano assorbite le ulteriori censure nei confronti della stessa disposizione, sollevate in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost.]. - Nel senso che ai giudici nazionali spetta solo l'accertamento dell'osservanza dell'art. 108, n. 3, TFUE, e cioè dell'avvenuta notifica dell'aiuto, e che, quindi, essi hanno una competenza limitata a verificare se la misura rientri nella nozione di aiuto e se i soggetti pubblici conferenti gli aiuti rispettino adempimenti e procedure finalizzate alle verifiche di competenza della Commissione europea, v. la citata sentenza n. 185/2011.
Massima n. 37518
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69 determina, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1987, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'art. 2 della legge regionale n. 33 del 2013, in considerazione della stretta connessione con la norma impugnata. - Nel senso che le leggi di interpretazione autentica hanno la funzione di chiarire il senso della norma preesistente, ovvero di imporre una delle possibili varianti di senso compatibili col tenore letterale, nonché di eliminare eventuali incertezze interpretative della disposizione che interpretano o di rimediare ad esegesi giurisprudenziali divergenti dall'orientamento del legislatore, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 397/1994, 6/1994, 424/1993, 163/1991, 413/1988. - Sull'impossibilità di trasferire la questione di legittimità costituzionale su una norma sopravvenuta, in considerazione della sua eterogeneità rispetto a quella asseritamente interpretata, v. le citate sentenze nn. 133/2010 e 121/2010.
Massima n. 37519
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69 determina, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale del successivo art. 2 della medesima legge regionale, come sostituito dall'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2013, in considerazione dell'inscindibile connessione esistente con la norma impugnata, alla cui copertura economica provvede. - Nel senso che la delibera del Consiglio dei ministri ad impugnare, stante la natura politica del ricorso, delimita l'oggetto del giudizio e determina in modo inderogabile l'ambito in cui l'Avvocatura dello Stato è chiamata ad esercitare la relativa difesa tecnica, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 149/2012 e 278/2010. - Nel senso che la copertura della spesa realizzata attraverso economie di bilancio, quando queste costituiscono estrapolazione dalle risultanze degli esercizi precedenti di singole partite ai fini della loro applicazione al bilancio successivo, contrasta con l'art. 81, quarto comma, Cost., v. le citate sentenze nn. 241/2013 e 192/2012, relative a fattispecie riguardanti la Regione Abruzzo.
Massima n. 37520
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69 determina, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale del successivo art. 3, concernente l'entrata in vigore della medesima legge.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69 (Rifinanziamento legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 - Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo);
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 69 del 2012, come sostituito dall'art. 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 4 febbraio 2013, n. 5 (Riconoscimento dell'alto valore culturale del concorso letterario internazionale di narrativa "Città di Penne-Mosca" e del Centro di Documentazione per le Tradizioni Popolari "A.M. Di Nola" di Cocullo. Adesione della Regione Abruzzo all'Associazione "Formez P.A. - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.". Modifica alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 e legge regionale 28 dicembre 2012, n. 69 e modifica all'art. 63 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1);
3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Abruzzo n. 69 del 2012;
4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 7 ottobre 2013, n. 33 (Modifica alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015" ed interpretazione autentica dell'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 69).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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