Corte costituzionale

Sentenza n. 290/2013

Corte cost., sent. 6 dicembre 2013, n. 290

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
290/2013
Data di deposito
6 dicembre 2013
Data di decisione
2 dicembre 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:290

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Basilicata n. 22 del 23 novembre 2012
  • art. 2, legge della Regione Basilicata n. 22 del 23 novembre 2012
  • art. 3, legge della Regione Basilicata n. 22 del 23 novembre 2012
  • art. 4, legge della Regione Basilicata n. 22 del 23 novembre 2012

Parametri

Massime

Massima n. 37487

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della Regione Basilicata 23 novembre 2012, n. 22, secondo cui, qualora le strutture private accreditate del Servizio sanitario regionale siano inadempienti nel pagamento delle retribuzioni dovute al proprio personale, le aziende sanitarie locali (ASL), previa diffida a pagare, sospendono i pagamenti dovuti ai soggetti convenzionati e, nel caso in cui permanga tale situazione, si sostituiscono agli stessi, provvedendo direttamente al pagamento dei lavoratori nei limiti delle somme dovute a qualsiasi titolo. Dalla formulazione della norma appare in modo inequivoco che esso prevede una disciplina modificativa dei rapporti di natura privatistica intercorrenti tra l'azienda sanitaria, la struttura convenzionata ed i soggetti creditori di quest'ultima, invadendo in tal modo la materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato, già regolata dal legislatore statale all'art. 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, che costituisce disposizione di carattere generale - a sua volta operante in regime di specialità rispetto al codice civile - per i contratti pubblici, attraverso la quale lo Stato, in virtù della propria potestà legislativa esclusiva, ha già disposto una tutela necessariamente uniforme sul territorio nazionale per i prestatori che rimangono vittime delle inadempienze dei soggetti affidatari di commesse pubbliche. - In senso analogo, v. citata sentenza n. 282 del 2004.

Massima n. 37488

Va dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge reg. Basilicata n. 22 del 2012, dal momento che tutte le disposizioni successive al caducato articolo 1 della medesima legge hanno quale finalità l'attuazione del principio surrogatorio, da parte delle aziende sanitarie locali (ASL) per l'inadempienza retributiva nei confronti dei dipendenti delle strutture accreditate del Servizio sanitario regionale, in esso contenuto, così invadendo la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Basilicata 23 novembre 2012, n. 22 (Intervento sostitutivo delle aziende sanitarie regionali in caso di inadempienza retributiva nei confronti dei dipendenti delle strutture accreditate al Servizio Sanitario Regionale);

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge reg. Basilicata n. 22 del 2012.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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