Corte costituzionale
Sentenza n. 289/2013
Corte cost., sent. 6 dicembre 2013, n. 289
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 289/2013
- Data di deposito
- 6 dicembre 2013
- Data di decisione
- 2 dicembre 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:289
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 48 del 28 settembre 2012
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 9, comma 28, decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 14, comma 7, decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 14, comma 9, decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010
- legge n. 122 del 30 luglio 2010
Massime
Massima n. 37486
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 3, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 28 settembre 2012, n. 48. La disposizione censurata - nel dare attuazione agli artt. 9, comma 28, e 14, commi 7 e 9, del d.l n. 78 del 2010 che prevedono per le amministrazioni pubbliche la possibilità di avvalersi di personale con eterogenee tipologie di contratti di collaborazione occasionale nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 - ha limitato la portata della suddetta previsione statale escludendo dal conteggio della spesa, le spese derivanti dai rapporti di lavoro instaurati presso gli uffici alle dipendenze degli organi elettivi della Giunta e del Consiglio regionale. Proprio tale deroga determina il contrasto con le ricordate norme interposte le quali costituiscono principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio. - Sulla spesa per il personale quale importante aggregato della spesa di parte corrente, v. le citate sentenze nn. 262/2012, 69/2011, 169/2007. - Con specifico riferimento alle spese degli uffici di diretta collaborazione di organi politici regionali, v. la citata sentenza n. 130/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge Regione Abruzzo 28 settembre 2012 n. 48 (Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 "Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010'', modifiche alla legge regionale 10 marzo 1993, n. 15 "Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari" e disposizioni relative al contenimento della spesa del personale a tempo determinato).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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