Corte costituzionale

Sentenza n. 287/2013

Corte cost., sent. 4 dicembre 2013, n. 287

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
287/2013
Data di deposito
4 dicembre 2013
Data di decisione
20 novembre 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:287

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 30, legge della Regione Molise n. 2 del 1° febbraio 2011

Parametri

Massime

Massima n. 37484

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 30, della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2, nella parte in cui condiziona la facoltà di nuove assunzioni a tempo indeterminato unicamente al rispetto degli atti programmatori della dotazione organica. Infatti, la disposizione regionale contrasta con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, stabilito dall'art. 14, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010, il quale, nell'ottica di contenere i costi per il personale ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interno, prevede che «È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». - Sulla qualificazione dell'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 in termini di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, v. la citata sentenza n. 148/2012. - Sulla possibilità per le Regioni di procedere ad assunzioni di personale senza tener conto dei limiti fissati dalla legislazione statale di principio, v. le sentenze nn. 130/2013 e 28/2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione sulle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al n. 33 del registro dei ricorsi 2011;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 30, della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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