Corte costituzionale
Sentenza n. 287/2013
Corte cost., sent. 4 dicembre 2013, n. 287
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 287/2013
- Data di deposito
- 4 dicembre 2013
- Data di decisione
- 20 novembre 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:287
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 30, legge della Regione Molise n. 2 del 1° febbraio 2011
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 14, comma 9, decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010
- legge n. 122 del 30 luglio 2010
Massime
Massima n. 37484
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 30, della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2, nella parte in cui condiziona la facoltà di nuove assunzioni a tempo indeterminato unicamente al rispetto degli atti programmatori della dotazione organica. Infatti, la disposizione regionale contrasta con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, stabilito dall'art. 14, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010, il quale, nell'ottica di contenere i costi per il personale ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interno, prevede che «È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». - Sulla qualificazione dell'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 in termini di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, v. la citata sentenza n. 148/2012. - Sulla possibilità per le Regioni di procedere ad assunzioni di personale senza tener conto dei limiti fissati dalla legislazione statale di principio, v. le sentenze nn. 130/2013 e 28/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separata pronuncia la decisione sulle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al n. 33 del registro dei ricorsi 2011;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 30, della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze