Corte costituzionale

Sentenza n. 282/2013

Corte cost., sent. 28 novembre 2013, n. 282

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
282/2013
Data di deposito
28 novembre 2013
Data di decisione
20 novembre 2013
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:282

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Toscana n. 74 del 11 dicembre 2012

Parametri

Massime

Massima n. 37474

Non é fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 11 dicembre 2012, n. 74, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., e concernente le modalità di accesso alla professione di maestro di sci da parte di professionisti di altre Regioni e Stati. Infatti, la normativa in esame precisa che l'albo professionale è regionale ed è tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal collegio regionale dei maestri di sci; inoltre, stabilisce che il maestro di sci abilitato presso altra Regione o Provincia autonoma, che intende esercitare stabilmente la professione in Toscana, deve richiedere l'iscrizione nell'albo toscano, ma ciò non significa che essa esiga altresì, a titolo di condizione preliminare, la frequenza del corso professionale regionale e il superamento dell'esame conclusivo. In definitiva, il collegio regionale si limita ad una mera attività di accertamento volta ad acclarare se il maestro di sci sia già in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e, in particolare, dell'abilitazione professionale, senza, pertanto, violare la competenza esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Toscana 11 dicembre 2012, n. 74, recante «Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) in attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno», promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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