Corte costituzionale
Sentenza n. 282/2013
Corte cost., sent. 28 novembre 2013, n. 282
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 282/2013
- Data di deposito
- 28 novembre 2013
- Data di decisione
- 20 novembre 2013
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:282
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Toscana n. 74 del 11 dicembre 2012
Parametri
Massime
Massima n. 37474
Non é fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 11 dicembre 2012, n. 74, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., e concernente le modalità di accesso alla professione di maestro di sci da parte di professionisti di altre Regioni e Stati. Infatti, la normativa in esame precisa che l'albo professionale è regionale ed è tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal collegio regionale dei maestri di sci; inoltre, stabilisce che il maestro di sci abilitato presso altra Regione o Provincia autonoma, che intende esercitare stabilmente la professione in Toscana, deve richiedere l'iscrizione nell'albo toscano, ma ciò non significa che essa esiga altresì, a titolo di condizione preliminare, la frequenza del corso professionale regionale e il superamento dell'esame conclusivo. In definitiva, il collegio regionale si limita ad una mera attività di accertamento volta ad acclarare se il maestro di sci sia già in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e, in particolare, dell'abilitazione professionale, senza, pertanto, violare la competenza esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Toscana 11 dicembre 2012, n. 74, recante «Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) in attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno», promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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