Corte costituzionale

Sentenza n. 272/2013

Corte cost., sent. 14 novembre 2013, n. 272

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
272/2013
Data di deposito
14 novembre 2013
Data di decisione
6 novembre 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sergio Mattarella
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:272

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge della Regione Molise n. 18 del 7 agosto 2012
  • art. 1, comma 3, legge della Regione Molise n. 1 del 2 gennaio 2013
  • art. 1, comma 1, testo vigente anteriormente all'aggiunta del co.1-bis, inserito dall'art.1,co.3, della L.R.02.01.2013, n.1, legge della Regione Molise n. 18 del 7 agosto 2012

Parametri

Massime

Massima n. 37447

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 18 - che dispone l'abrogazione di alcune norme contenute in due leggi regionali -, impugnato con ricorso del Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dato che la motivazione addotta a sostegno dell'impugnazione non raggiunge quella soglia minima di chiarezza e completezza cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale. - In tema di motivazione del ricorso in via principale, v. citate sentenze n. 41 del 2013, n. 114 del 2011, n. 139 del 2006, n. 450 del 2005 nonché ordinanza n. 123 del 2012.

Massima n. 37448

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Molise 2 gennaio 2013, n. 1 (che ha aggiunto il comma 1- bis all'art. 1 della legge reg. Molise n. 18 del 2012), impugnato con ricorso del Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. La censura rivolta nei confronti della disposizione impugnata, nella parte in cui escluderebbe dall'obbligo di trasmissione alla Regione, cui sono tenuti i Comuni, dei piani attuativi non conformi, viene mossa in relazione all'art. 1, comma 2, della legge reg. Molise n. 18 del 2012, non validamente impugnato con un primo ricorso già deciso dalla Corte, la cui motivazione concerne esclusivamente la disciplina dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico vigente; sicché la censura mossa in relazione agli asseriti effetti dell'abrogazione disposta dall'art. 1, comma 2, della legge reg. n. 18 del 2012, circa la predetta sottrazione all'obbligo generale di trasmissione degli strumenti attuativi degli strumenti urbanistici generali vigenti, risulta tardiva in quanto rivolta nei confronti della norma sopravvenuta - oggetto di un secondo ricorso - che si limita ad intervenire sui piani attuativi conformi allo strumento urbanistico vigente, per i quali il suddetto ius superveniens ha già assicurato il compiuto adeguamento della disciplina regionale al principio fondamentale costituito dall'invocata norma interposta.

Massima n. 37449

E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 18, nel testo vigente anteriormente all'aggiunta del comma 1- bis , inserito dall'art. 1, comma 3, della legge della Regione Molise 2 gennaio 2013, n. 1, nella parte in cui non prevede che copia dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale, per i quali non è prevista l'approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione. Premesso che l'ambito materiale su cui incide la norma impugnata è ascrivibile al «governo del territorio», ed è quindi oggetto di legislazione concorrente, la disposizione impugnata, nello stabilire che i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico siano approvati in via definitiva dalla Giunta comunale, senza che essa sia tenuta a trasmetterli alla Regione, si pone in contrasto con la norma interposta di cui all'art. 24, secondo comma, della legge n. 47 del 1985; donde la mancata previsione dell'obbligo di trasmissione contrasta con un principio fondamentale della legge statale e determina l'illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui non prevede che copia dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico, per i quali non è richiesta l'approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione. - Sulla materia concorrente del «governo del territorio», cfr. citate sentenze n. 102 e n. 6 del 2013, n. 309 e n. 192 del 2011; n. 340 del 2009; nonché sentenze n. 196 del 2004 e n. 362 del 2003. - Sui rapporti tra normativa di principio e di dettaglio, v. citate sentenze n. 211 e n. 139 del 2012, n. 182 del 2011, n. 326 del 2010, n. 297, n. 237 e 200 del 2009, n. 430 del 2007, n. 336 e n. 50 del 2005. - Sull'art. 24 della legge n. 47 del 1985 quale norma interposta, cfr. sent. n. 343 del 2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 18 (Disposizioni in merito all'approvazione dei piani attuativi conformi alle norme degli strumenti urbanistici generali vigenti), nel testo vigente anteriormente all'aggiunta del comma 1-bis, inserito dall'art. 1, comma 3, della legge della Regione Molise 2 gennaio 2013, n. 1 (Abrogazioni e modifiche urgenti di norme di leggi regionali), nella parte in cui non prevede che copia dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale, per i quali non è prevista l'approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge reg. Molise n. 18 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge reg. Molise n. 1 del 2013, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze