Corte costituzionale
Sentenza n. 272/2013
Corte cost., sent. 14 novembre 2013, n. 272
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 272/2013
- Data di deposito
- 14 novembre 2013
- Data di decisione
- 6 novembre 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Sergio Mattarella
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:272
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge della Regione Molise n. 18 del 7 agosto 2012
- art. 1, comma 3, legge della Regione Molise n. 1 del 2 gennaio 2013
- art. 1, comma 1, testo vigente anteriormente all'aggiunta del co.1-bis, inserito dall'art.1,co.3, della L.R.02.01.2013, n.1, legge della Regione Molise n. 18 del 7 agosto 2012
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 24, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
Massime
Massima n. 37447
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 18 - che dispone l'abrogazione di alcune norme contenute in due leggi regionali -, impugnato con ricorso del Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dato che la motivazione addotta a sostegno dell'impugnazione non raggiunge quella soglia minima di chiarezza e completezza cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale. - In tema di motivazione del ricorso in via principale, v. citate sentenze n. 41 del 2013, n. 114 del 2011, n. 139 del 2006, n. 450 del 2005 nonché ordinanza n. 123 del 2012.
Massima n. 37448
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Molise 2 gennaio 2013, n. 1 (che ha aggiunto il comma 1- bis all'art. 1 della legge reg. Molise n. 18 del 2012), impugnato con ricorso del Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. La censura rivolta nei confronti della disposizione impugnata, nella parte in cui escluderebbe dall'obbligo di trasmissione alla Regione, cui sono tenuti i Comuni, dei piani attuativi non conformi, viene mossa in relazione all'art. 1, comma 2, della legge reg. Molise n. 18 del 2012, non validamente impugnato con un primo ricorso già deciso dalla Corte, la cui motivazione concerne esclusivamente la disciplina dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico vigente; sicché la censura mossa in relazione agli asseriti effetti dell'abrogazione disposta dall'art. 1, comma 2, della legge reg. n. 18 del 2012, circa la predetta sottrazione all'obbligo generale di trasmissione degli strumenti attuativi degli strumenti urbanistici generali vigenti, risulta tardiva in quanto rivolta nei confronti della norma sopravvenuta - oggetto di un secondo ricorso - che si limita ad intervenire sui piani attuativi conformi allo strumento urbanistico vigente, per i quali il suddetto ius superveniens ha già assicurato il compiuto adeguamento della disciplina regionale al principio fondamentale costituito dall'invocata norma interposta.
Massima n. 37449
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 18, nel testo vigente anteriormente all'aggiunta del comma 1- bis , inserito dall'art. 1, comma 3, della legge della Regione Molise 2 gennaio 2013, n. 1, nella parte in cui non prevede che copia dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale, per i quali non è prevista l'approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione. Premesso che l'ambito materiale su cui incide la norma impugnata è ascrivibile al «governo del territorio», ed è quindi oggetto di legislazione concorrente, la disposizione impugnata, nello stabilire che i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico siano approvati in via definitiva dalla Giunta comunale, senza che essa sia tenuta a trasmetterli alla Regione, si pone in contrasto con la norma interposta di cui all'art. 24, secondo comma, della legge n. 47 del 1985; donde la mancata previsione dell'obbligo di trasmissione contrasta con un principio fondamentale della legge statale e determina l'illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui non prevede che copia dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico, per i quali non è richiesta l'approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione. - Sulla materia concorrente del «governo del territorio», cfr. citate sentenze n. 102 e n. 6 del 2013, n. 309 e n. 192 del 2011; n. 340 del 2009; nonché sentenze n. 196 del 2004 e n. 362 del 2003. - Sui rapporti tra normativa di principio e di dettaglio, v. citate sentenze n. 211 e n. 139 del 2012, n. 182 del 2011, n. 326 del 2010, n. 297, n. 237 e 200 del 2009, n. 430 del 2007, n. 336 e n. 50 del 2005. - Sull'art. 24 della legge n. 47 del 1985 quale norma interposta, cfr. sent. n. 343 del 2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 18 (Disposizioni in merito all'approvazione dei piani attuativi conformi alle norme degli strumenti urbanistici generali vigenti), nel testo vigente anteriormente all'aggiunta del comma 1-bis, inserito dall'art. 1, comma 3, della legge della Regione Molise 2 gennaio 2013, n. 1 (Abrogazioni e modifiche urgenti di norme di leggi regionali), nella parte in cui non prevede che copia dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale, per i quali non è prevista l'approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge reg. Molise n. 18 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso in epigrafe;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge reg. Molise n. 1 del 2013, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Sergio MATTARELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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