Corte costituzionale
Sentenza n. 27/2013
Corte cost., sent. 22 febbraio 2013, n. 27
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 27/2013
- Data di deposito
- 22 febbraio 2013
- Data di decisione
- 13 febbraio 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:27
Norme oggetto del giudizio
- art. 88, legge della Regione Toscana n. 66 del 27 dicembre 2011
- art. 89, legge della Regione Toscana n. 66 del 27 dicembre 2011
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 31, comma 1, decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- legge n. 214 del 22 dicembre 2011
Massime
Massima n. 36927
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 80 della legge della Regione Toscana n. 28 del 2005 (Codice del Commercio), come sostituito dall'articolo 88 della legge della Regione Toscana n. 66 del 2011, norma che si rivolge agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, in relazione ai quali reintroduce l'obbligo di chiusura domenicale e festiva, salvo limitate deroghe, e prescrive il limite massimo di apertura oraria di tredici ore giornaliere, salvo la possibilità di introdurre deroghe da parte dei comuni, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e ), in quanto risulta palese il contrasto tra la normativa regionale impugnata e l'art. 3, comma 1, lettera d-bis ), del d.l. n. 223 del 2006, come novellato dall'art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, ascrivibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza», che ha liberalizzato gli orari e le giornate di apertura degli esercizi commerciali.
Massima n. 36928
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 28 del 2005, come sostituito dall'articolo 89 della legge regionale n. 66 del 2011, norma che reintroduce limiti agli orari di apertura e chiusura al pubblico per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, da determinarsi da parte dei Comuni previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio e del turismo, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e ), in quanto risulta palese il contrasto tra la normativa regionale impugnata e l'art. 3, comma 1, lettera d-bis ), del d.l. n. 223 del 2006, come novellato dall'art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, ascrivibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza», che ha liberalizzato gli orari e le giornate di apertura degli esercizi commerciali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 80 della legge della Regione Toscana 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), come sostituito dall'articolo 88 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 81, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 28 del 2005, come sostituito dall'articolo 89 della legge regionale n. 66 del 2011.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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