Corte costituzionale
Sentenza n. 267/2013
Corte cost., sent. 13 novembre 2013, n. 267
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 267/2013
- Data di deposito
- 13 novembre 2013
- Data di decisione
- 6 novembre 2013
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:267
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 11, legge n. 183 del 12 novembre 2011
- art. 4, comma 12, legge n. 183 del 12 novembre 2011
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- clausola 5, punto 1, Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999
- direttiva CE n. 70 del 28 giugno 1999
Massime
Massima n. 37442
Non è fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 11 e 12, della legge 12 novembre 2011, n. 183, impugnato in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e alla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE. Secondo il rimettente, la disposizione censurata consentirebbe al Ministero dell'Interno di richiamare il personale volontario del Corpo dei Vigili del fuoco per «qualsivoglia» necessità dell'Amministrazione, escludendo inoltre tali eventuali richiami dall'applicazione del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e ciò in contrasto con la detta clausola, prevista «per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato». Il rapporto tra la pubblica amministrazione e il personale volontario del Corpo dei vigili del fuoco, per l'esercizio di funzioni straordinarie e collegate ad eventi di natura eccezionale e di durata ed entità non prevedibili, consiste, invece, in una dipendenza di carattere esclusivamente funzionale. I volontari dei vigili del fuoco non ricadono, quindi. nell'ambito di applicazione dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, perché questo si applica «ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge» (clausola 2); nel caso in esame, non vi è un rapporto di lavoro, ma di servizio. - Sulla (manifesta) infondatezza della questione di legittimità costituzionale per erroneità del presupposto interpretativo da cui muovono le censure prospettate ex multis: sentenze n. 236 e n. 229 del 2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 11 e 12, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), sollevata dal Tribunale ordinario di Roma, prima sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione e alla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE (Direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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