Corte costituzionale

Sentenza n. 267/2013

Corte cost., sent. 13 novembre 2013, n. 267

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
267/2013
Data di deposito
13 novembre 2013
Data di decisione
6 novembre 2013
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:267

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 11, legge n. 183 del 12 novembre 2011
  • art. 4, comma 12, legge n. 183 del 12 novembre 2011

Parametri

  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • clausola 5, punto 1, Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999
  • direttiva CE n. 70 del 28 giugno 1999

Massime

Massima n. 37442

Non è fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 11 e 12, della legge 12 novembre 2011, n. 183, impugnato in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e alla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE. Secondo il rimettente, la disposizione censurata consentirebbe al Ministero dell'Interno di richiamare il personale volontario del Corpo dei Vigili del fuoco per «qualsivoglia» necessità dell'Amministrazione, escludendo inoltre tali eventuali richiami dall'applicazione del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e ciò in contrasto con la detta clausola, prevista «per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato». Il rapporto tra la pubblica amministrazione e il personale volontario del Corpo dei vigili del fuoco, per l'esercizio di funzioni straordinarie e collegate ad eventi di natura eccezionale e di durata ed entità non prevedibili, consiste, invece, in una dipendenza di carattere esclusivamente funzionale. I volontari dei vigili del fuoco non ricadono, quindi. nell'ambito di applicazione dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, perché questo si applica «ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge» (clausola 2); nel caso in esame, non vi è un rapporto di lavoro, ma di servizio. - Sulla (manifesta) infondatezza della questione di legittimità costituzionale per erroneità del presupposto interpretativo da cui muovono le censure prospettate ex multis: sentenze n. 236 e n. 229 del 2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 11 e 12, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), sollevata dal Tribunale ordinario di Roma, prima sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione e alla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE (Direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze