Corte costituzionale

Sentenza n. 260/2013

Corte cost., sent. 7 novembre 2013, n. 260

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
260/2013
Data di deposito
7 novembre 2013
Data di decisione
4 novembre 2013
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:260

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 40 del 10 dicembre 2010

Parametri

  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 2, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 3, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 9, comma 28, decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • legge n. 122 del 30 luglio 2010

Massime

Massima n. 37427

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste 10 dicembre 2010, n. 40, il quale - mirando a disciplinare il concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica - stabilisce che «Per l'anno 2011, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, contestualmente alla definizione del patto di stabilità per gli enti locali e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, le misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa relativa al personale, ivi compresa quella per il personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro, la quale non può superare il 70 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009». La disposizione regionale non contrasta con il principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 - che fissa nel 50 per cento il limite della suddetta spesa, previsione estesa anche agli enti locali ai sensi dell'art. 4, comma 102, lett. b ), della legge n. 183 del 2011 - poiché la suddetta norma interposta non è applicabile alla Regione. La legge n. 220 del 2010, infatti, assoggetta al principio dell'accordo, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, le modalità di partecipazione della Regione a statuto speciale alle misure statali di coordinamento della finanza pubblica, metodo esteso anche alla finanza locale. Il suddetto accordo, anche con riferimento agli enti locali, è stato raggiunto l'11 novembre 2010, ovvero anteriormente alla pubblicazione della norma censurata, la quale a propria volta è entrata in vigore posteriormente alla legge n. 220 del 2010. Da ciò consegue che dalla conclusione dell'accordo in questione e dalla successiva approvazione dei suoi obiettivi finanziari ad opera della citata legge n. 220 del 2010 il concorso della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento dell'Unione europea e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica fissate dalla normativa statale è rimesso, per le annualità successive al 2010, alle misure previste nell'accordo stesso e nella legge che lo recepisce. L'art.. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, pertanto, non trova diretta applicazione nei confronti della Regione autonoma, e non può, quindi, violarne l'autonomia legislativa e finanziaria, essendo ad essa applicabile solo, eventualmente, attraverso le misure fissate nell'accordo e approvate con legge ordinaria dello Stato. - Sull'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, si veda la citata sentenza n. 173/2012. - Sull'accordo tra lo Stato e la Regione autonoma Valle d'Aosta per il coordinamento della finanza pubblica nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, sottoscritto l'11 novembre 2012, si veda la citata ordinanza n. 267/2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 10 dicembre 2010, n. 40, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali», promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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